Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. Rome Capitale and Amea Sri failed to submit an application for hearing fixation under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, causing the procedural term to lapse. Consequently, the court ruled the process terminated and the costs of the extinguished proceedings remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without such request, the tax appeal process is extinguished, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 1066/2015 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; contro Amea Sri, rappresentata e difesa dall' Avv. Orazi Fabrizio, con domicilio eletto in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 6, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3148/29/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662078297 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma , ott7.2. 7Z1 Il Preside te DEPOSITATO IN CANJEI.LERIA oggi, _2 N O V 2C:11