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Decreto — n. 37097/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 37097/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant, representing heirs of a deceased taxpayer, challenged a regional tax commission decision regarding simplified tax dispute resolution procedures. The court ruled that since no request for hearing scheduling was filed within the statutory period, the process terminated automatically, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed deadline, terminating the process and assigning costs to the advancing party.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified procedure deadline hearing scheduling request statutory time limit costs allocation rule contenzioso tributario assoggettamento all'imposta procedura di tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sulsul ricorso iscritto al n. 28375/2018 R.G. proposto da Bolengo Alessandro (quale erede di Zampella Antonietta Carmela, a sua volta erede di Del Gaudio Mafalda), Zampella Luca e Zampella Marco (questi ultimi in proprio e quali eredi di Del Gaudio Mafalda), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Marino, con domicilio eletto in Roma, via Ruffini, n. 2/A, presso lo studio crétko stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2188/1g/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9D013C03734/2014, T9D013C03768/2014, T9D013C05387/2014 e T9501AD02169/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA INTO IL PROCESSO Romai ' ( o In OSITATO IN CAN ogg( i, 1 9 M 104,