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Decreto — n. 37096/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 37096/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously ruled on the matter, but the statutory time limit for initiating the hearing had passed without intervention. Consequently, the court applied the specific extinction rule found in Article 6 of Legislative Decree 119/2018, ruling that the process terminated automatically.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing expires without such request, the proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax proceeding statutory deadline failure to request hearing Legislative Decree 119/2018 assistenza amministrativa fiscale procedura di tassazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

O sul ricorso iscritto al n. 1849/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Awocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Italmobiliare S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Oscar Podda e Daniela Jouvenal, con domicilio eletto in Roma, Piazza di Pietra, n. 26, presso lo studio di quest'ultima; #0,14fie CoAinto taotiA~ 1#11M4rA avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 81/28/2012, pronunciata con riferimento all'atto n. 06820100265398591.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/?e, (4e, DEPOSITATO IN CAN LE5IA oggi, 2 9 NGV 1021 Il