Cassation court dismisses appeal as tax proceeding extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositio act, but the statutory framework for simplified tax definition required an explicit request for hearing scheduling to revive the process. Consequently, the court ruled that the procedural silence resulted in the automatic extinction of the case, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The tax proceeding defined by the simplified procedure extinguishes automatically upon the lapse of the deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly petition for its scheduling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 385/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Melodia Antonino, rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Parlato e Franco Paparella, con domicilio eletto in Roma, corso d'Italia, n. 19, presso lo studio di quest'ultimo; E C440111) $M l<irePt1-‘, ‘,14 ‹fri. f6S4 l usi eC ZS i Clì "M' ri "V 'i l i i, rble +rItliv,t simi.jAlh ,Ff'mavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1590/24/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TY301B503798.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIM.A ESTINTO IL PROCESSO Roma ,LO t) O i i, 2021 DEPOSITATO IN CANCECERI& oggi. 2 9 NOV 2011 Il