Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline for simplified dispute resolution passed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute between the Revenue Agency and Barone Luigi extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified resolution, but the opposing agency did not file a request for a hearing, nor was a denial issued. Consequently, the court ruled the process ended automatically under the specific statute, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If parties fail to request a hearing within the statutory deadline for simplified tax dispute resolution, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 5421/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Barone Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Preziosi, con domicilio eletto in Roma, via Terenzio, n. 10, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 6258/12/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TF9010905963/2013 - TF9010905964/2013. Vista la documentazionè depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di .chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ‘3 U , nte DEPOSITATO IN CAN1ELERIA