Tax appeal dismissed as process extinguished by deadline lapse under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the special hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant, Roma Capitale, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the respondent, Cosmar s.r.l., argued for the process's continuation. The court ruled that the procedural silence resulted in automatic extinction, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process for simplified tax definition procedures is extinguished by the lapse of the deadline for requesting the special hearing, unless parties request a hearing under Art. 391, para. 3.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1065/2015 R.G. proposto da Roma CaPitale, con sede in Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; contro Cosmar s.r.I., rappresentata e difesa dall' Avv. Orazi Fabrizio, con domicilio eletto in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 6, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3147/29/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662068302 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione DE di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere qgiy l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; /21 che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma O 6 OTT. 202/ frg.dente ' DEPOSITATO IN CAN LERIA oggi,111Q1 21