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Decreto — n. 37087/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 37087/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 decree. The Regional Tax Commission had previously ruled on an assessment, but the procedural timeline expired without a final resolution. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties specifically petition for a hearing date.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory deadline failure hearing request requirement procedural time limit automatic process termination differimento dell'imposizione contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 1530/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Coiver Coibentazioni Termoacustiche S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Montecamozzo, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio Fantozzí & Associati; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 77/40/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1Q03T400751/2009.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione 2cd-? di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 91 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma O b ori. 2021 DEPOSITATO IN CANC LENA oggi,