Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously ruled that the process ended automatically when the statutory period for requesting a hearing expired without an objection. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and assigned the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding extinguishes by lapse of time if the parties fail to request a hearing within the prescribed period, unless they subsequently apply to fix the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 1063/2015 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; contro Immobiliare Edilizia Quarta s.r.I., rappresentata e difesa dall' Avv. Orazi Fabrizio, con domicilio eletto in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 6, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3145/29/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662068303 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, b convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 264 rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le- parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 6 OTT, 2021 DEPOSITATO IN CANQELERIA oggi, 2