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Decreto — n. 37085/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 37085/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement request within the statutory deadline. The tax agency confirmed the payment of owed amounts and noted that no party requested a hearing extension. Consequently, the court ruled the process terminated with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer requests simplified tax dispute resolution and the deadline expires without a hearing request, the proceedings extinguish automatically, leaving costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified settlement procedure deadline expiration tax agency request costs allocation rule arretrati d'imposta cessazione dei pagamenti rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8,.9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 16331/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro F.11i Peta S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Fimiano e Pietro Troianiello, con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana, n. 58, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 73/01/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TDY03T300011/2010 e 20071T006689000.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8,.9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANaEILERIA O V 2011