Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The appellant challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo act, but no procedural step was taken to fix the hearing date before the statutory period expired. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax appeal process extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed term, unless a specific request is made to fix the date.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 7587/2018 R.G. proposto da Pellegrino Angelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Sammartino, con domicilio eletto in Roma, via dell'Elettronica, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piero Siviglia; contro Agenzia delle entrate,icon sedè in Roma, in persona del Direttore Pim tempore, e e ivamente 'domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la _ rappresenta e difende') avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3215/11/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TY3015F00491/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di 33g/ 21 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma •-• esi de DEPOSITATO IN CANCI1LERIA oggi, 13.4