Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax authority's appeal because the underlying administrative proceedings were extinguished by the expiration of a statutory deadline. The Regional Commission had issued a decision, but neither party requested a hearing extension before December 31, 2020, as required by the specific tax law. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without such a request, the administrative process is extinguished, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27730/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Associazione Sportiva Dilettantistica Hydropolis Nuoto, De Luca Giuseppe, De Luca Antonio, De Luca Addolorata e De Luca Maria Rosaria, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Fasano, con domicilio eletto in Melissano (LE), via L. Da Vinci, n. 44, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 934/24/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVM041103775/2012.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
CHIAR