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Decreto — n. 37073/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 37073/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The Regional Tax Commission had previously ruled on tax assessments, but the procedural window for resolving the dispute closed on December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process extinguishes automatically if neither party requests a settlement within the prescribed deadline, terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinction settlement request deadline D.L. 119/2018 procedural termination cost allocation rules tax dispute resolution automatic process end assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto Con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso, iscritto al n. 19278/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Galli Aldo S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Tursi, con domicilio eletto in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Angelo Gigliola; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5386/14/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T9503CE03162/2014 - T9503CE03169/2014 - T9503CE0317/2014. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con módificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna, delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale, istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 133 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai' sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto Con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo cornrna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

ICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma '°A DEPOSITATO IN tAtAc oggi, 1.9. 1.1.9V