Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The taxpayer submitted documentation for a simplified definition, but no formal request for settlement was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the settlement request deadline unless parties request a hearing, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 5897/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso VAvvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Maugeri Marisa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pennisi Antonio, Pizzonia Giuseppe e Russo Corvace Giuseppe con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di quest'ultimi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 137/17/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 656/t1032515. 5(" 103 2515) Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2.018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202CI, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico d Ila parte che le ha anticipate.
DI IARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ofibi, 2021 DEPOSITATO IN CAPIt EWA yp Presidente osgi