Tax court process extinguished due to failure to request settlement under Art. 6 D.L. 119/2018 within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline. The Consorzio ASI challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, but no settlement request was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the settlement request deadline unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 25479/2018 R.G. proposto da Consorzio ASI Provincia di Avellino, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Amatucci, con domicilio eletto in Roma, via Tortona, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Latella; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 796/2/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKF070601819.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202Ci, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma G OTT. 221 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 9 NOV 7a1