Italian tax court dismisses appeal as proceedings extinguished due to lack of new claims after tax settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayers failed to file a new claim for reconsideration by the statutory deadline. Although the taxpayers had submitted documents proving a tax settlement under specific legislative provisions, no new request for trial was ever lodged in the proceedings. Consequently, the court applied the rule that the process terminates automatically when the interested party fails to act within the prescribed timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017; The tax proceeding extinguishes of its own motion if the party interested in it fails to present a new claim for trial before the end of the year following the year in which the settlement occurred.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5185-2014 proposto da: SCANNONE MICHELEMARIA SCANNONE GAETANO elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FABRIZIO CUPPONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato RAFFAELE LEBOTTI giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore - intimata– F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 5185/2014 Numero sezionale 5978/2021 Numero di raccolta generale 37065/2021 Data pubblicazione 26/11/2021 avverso la sentenza n. 120/42/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/9/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Michelemaria e Gaetano Giannone propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in sede di rinvio da Cass. n. 8803/2012, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dagli odierni ricorrenti; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. i contribuenti hanno depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 11 commi 8 e 10 del D.L. n. 50/2017 a seguito dell’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste; 1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 11, comma 10, quarto periodo, d.l. n. 50 del 2017 (a norma del quale «il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse»), va dichiarata l'estinzione del giudizio; 1.4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione, rimasta intimata
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 18.11.2021. Il Presidente (Domenico Chindemi) 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :