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Ordinanza — n. 36839/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal and acceptance of simplified payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36839/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer formally withdrew the lawsuit and accepted the simplified payment procedure. The taxpayer, Luciano Badali, had previously challenged an IRPEF assessment based on presumptive income derived from owning numerous historical vehicles and properties. The court ruled that the process ended immediately upon the taxpayer's proof of full payment under the simplified scheme, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016; When a taxpayer withdraws a tax appeal and accepts the simplified payment procedure with full payment, the process is extinguished and the subject matter of the dispute ceases.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal simplified payment procedure IRPEF assessment process extinguishment tax dispute resolution azione mobiliare spese del veicolo a motore deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083 del 2018
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Testo completo

10.2021 ex ORDINANZA art.23, co.8 bis, sul ricorso iscritto al n.r.g.20834/2015 proposto da: D.1. n.137/2020 BADALI LUCIANO, elettivamente domiciliato in Roma via Tembien n.15 presso lo studio dell'Avv.Flavio Maria Musto e rappresentato e difeso per procura a margine del rico- rso dall'Avv.Vincenzo Carrese. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.97/2015 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il 2.2.2015 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti nell'udienza tenuta ai sensi dell'art.23, comma 8 bis, del d.l.n.137/2000; lette le conclusioni del P.M. che ha concluso per l'estinzione del processo.

Fatti di causa Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di Luciano Badali di avviso di accertamento, relativo, a IRPEF dell'anno di imposta 2006, emesso in via sintetica ai sensi dell'art.38, quarto comma, del d.P.R. n.600 del 1973 sulla base degli indici presuntivi di capacità contributiva costituiti dal possesso di tredici autovetture e motoveicoli storici da collezione, un camper, due immobili oltre l'abitazione principale, la CTR dell'Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione anch'essa sfavorevole.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste con controricorso il contribuente. In data 3 agosto 2021 Luciano Badali ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle entrate, avendo aderito alla definizione agevolata ex art.6 del d.l.n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, con il pagamento di tutte le somme dovute come da documentazione allegata. Il P.G. ha depositato requisitoria con cui conclude per l'estinzione del processo.

Ragioni della decisione Il processo va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.6 del 6 del d.l.n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225/2016, avendo il ricorrente fornito la prova dell'integrale pagamento di quanto dovuto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, mentre non sussistono i presupposti processuali per il versamento del cd.doppio contributo (v.Cass.n.24083 del 2018)

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e cessata la materia del contendere' ex art 6 del d.l.n.193 del 2016. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 12 ottobre 2021. DEPOS7179 ELLE