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Ordinanza — n. 36834/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to settlement under Law 136/2018, extinguishing proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36834/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following a settlement agreement reached between the tax authority and the company. Although the lower court had confirmed the illegality of a tax assessment notice for the year 2006, the parties subsequently invoked provisions of Law 136/2018 to terminate the litigation. Consequently, the court ruled that the proceedings were no longer necessary and ordered the costs to be borne by the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018: When a tax dispute is defined by a settlement agreement meeting statutory conditions, the court must declare the process extinguished.

Parole chiave

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tax settlement agreement procedural extinction Law 136/2018 Cassation dismissal tax authority dispute procedura di ricupero d'imposta inchiesta per sottrazione d'imposta procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018
Art. 6 d. L. n. 119 del 2018
136 del 2018; inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018; p.q.m.
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Testo completo

to la seguente ,Lyj6- g ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. Pgg/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro LECCI GESTIONI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dal prof. avv. Andrea Gemma (PEC andreagemma@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana sez. staccata di Livorno n. 369/10/15 depositata il 26/02/2015 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 16/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l'appello dell'Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Livorno che aveva sancito la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IRES e altri tributi riferiti all'anno 2006; - avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria e ulteriore documentazione in vista dell'adunanza camerale;

Considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 c. 2 lett.

b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018; inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018; p.q.m. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 16 se