Court dismisses appeal claiming voluntary contributions should be excluded from pension capitalization tax base under TUIR.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected Giuseppe Biddiri's cassation appeal against the Regional Tax Commission's refusal to refund source withholding on pension capitalization. Biddiri argued that voluntary contributions made by the employee should be deductible from the taxable base under Article 17 of the TUIR, whereas the tax authority maintained they were part of the gross sum. The court ruled that since the contributions were not mandated by law, they constitute voluntary payments that must be included in the taxable income alongside the pension capitalization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 2 TUIR; Art. 48 TUIR: Voluntary contributions made by an employee to a supplementary pension fund are considered part of the gross taxable income and cannot be deducted from the base, as only contributions mandated by law are excluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n.r 814/2015 proposto da: Biddiri Giuseppe rappresentato e difeso dagli avv.ti E.M. Zuppardi, G. Addezio, elettivamente domiciliato in Roma Via Terenzio n.7, presso lo studio dell'avv. Orazio Abbamonte -ricorrente- A contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -resistente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n.6008/52 depositata il 16/06/2014. Udita la relazione del Consigliere dott.
Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 Rilevato che: Biddiri Giuseppe ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Campania n.6008/52 depositata 16/06/2014. La vicenda trae origine dalla sua richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte, pari ad euro 28.441,26, effettuata nel 2006, dal Fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana (in liquidazione) sulla capitalizzazione della rendita vitalizia goduta dal ricorrente. Questi, dopo aver ridotto la misura dell'istanza di rimborso ad euro 9.036,45, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione innanzi alla CTP di Napoli che respingeva il ricorso.
Non diverso esito aveva il successivo appello. Il contribuente ha basato l'impugnativa in esame si di un unico motivo di ricorso. Sostiene il Biddiri che avesse errato il giudice d'appello nell'applicare al caso in esame l'art. 17 TUIR nel testo novellato dal D.Lgs n.47 del 2000, in quanto la modifica avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto in riferimento ai contributi versati a partire dal 1 gennaio 2001. L'Agenzia delle Entrate si è costituita solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.
Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso il contribuente ritiene errata la decisione impugnata sul presupposto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dedurre, nel calcolare quanto dovuto, i contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del d.P.R. n.917 nella formulazione antecedente alla novella del D.Lgs n.47 del 2000. Questa Corte, per contro, in base ad una costante interpretazione, qui ribadita, ritiene che «la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare, per il personale di un istituto bancario, effettui in favore di un ex dipendente, in forza dì accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce ai sensi dell'art. 6 comma 2 TUIR, reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato.
Pertanto, tale prestazione va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto ai sensi dell'art. 48 TUIR (nel testo applicabile pro tempore), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizione di legge». (Cass. n. 28125 del 2020), Ciò premesso, quanto al caso in esame, i contributi versati dal dipendente sono da ritenere di carattere volontario in quanto non previsti e resi obbligatori "da disposizione di legge" .
Concorrono, quindi, a formare il reddito e perciò inclusi nella base imponibile quale componente "dell'intera somma" erogata. Pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla da definire sulle spese in quanto l'Agenzia non ha svolto attività defensionale. Ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo da parte del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dà atto che i ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello fissato per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 NOV. 2021 Il '