Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. Ferrari Carla argued for the appeal's continuation, but the opposing party did not contest the procedural expiration. The court ruled that without a specific request to fix the hearing date, the legal term expired, terminating the proceedings and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if the parties fail to request a settlement hearing within the prescribed term, unless a specific request to fix the hearing date is made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27546/2018 R.G. proposto da Ferrari Carla, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Longo, con domicilio eletto in Roma, via Tacito, n. 90, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vaccaro; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 1150/26/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9F01C302630.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R°rna/eC* (p, Q( DEPO'ì:TkFC CANCILLERIA IL 2 .GPIA- sidente IL CANCELLIERE ESPERT