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Decreto — n. 36806/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 36806/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected Nadia Bruzzo's appeal against an assessment, but the statutory time limit for further litigation expired without a formal request to continue. Consequently, the Court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the statutory deadline for requesting a hearing extension expires without such a request, the tax proceeding extinguishes automatically, and the costs remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit hearing extension request automatic process termination costs allocation rule tax appeal dismissal procedural deadline lapse opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 29053/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bruzzo Nadia, rappresentata e difesa dell'Avv. Tiziana Panetta, con domicilio eletto in Ventimiglia (IM), via Matteotti n. 1, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 30-07-12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R4JIRT300005/2008.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 2) intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma O 6 ,tf Of-:.,N.C11.LEPAA it CANCELLIERE ESPERTO