Tax court process extinguished by statute of limitations under simplified tax definition procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline for the simplified tax definition procedure expired. The Revenue Agency confirmed the taxpayer submitted the required documentation and no one requested the hearing within the prescribed period. Consequently, the court ruled the proceedings terminated by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if no party requests the hearing within the statutory term, terminating the litigation without a substantive judgment.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 10063/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Pietrosanti Giovanna e Pietrosanti Margherita, rappresentate e difese degli Avv.ti Cristiana -roseAmo o ano e Salvatore Coletta, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n. 114/B, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 259/39/11, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RC4010501966. 219 o Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la - LI quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. cìv; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma li 6 OTT, 2021 GE;7CITATC i4 3.NC1.LERA IL IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabetta M