Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated payment agreement under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer submitted a simplified payment agreement within the statutory deadline. The Agency of Revenue argued the process ended automatically upon the taxpayer's request for accelerated definition, noting no other party contested the outcome. The court ruled that the procedural term expired on December 31, 2020, legally terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the term for the accelerated definition request, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 14565/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro C.A.V.I. Diesel S.p.A. e Brixia Finanziaria srl, rappresentate e difese dagli Avv.ti Massimo Bianchi e Alfredo Codacci Pisanelli, con domicilio eletto in Roma, via C. Monteverdi, n. 20, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, n. 4508/23/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9H0EA201441.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei cOmmi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della 01 suddetta definizione; 21 rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPW:TATO iN CANCELLERIA IL, IL CANCELLIERE ESPERTO