Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6.13. Parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court process was extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified settlement procedure, but the defendant did not contest the procedural timeline. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the statutory period expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding extinguishes automatically upon the expiration of the deadline for requesting a hearing if no party exercises the right to fix the date, terminating the litigation and assigning costs to the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 17151/2018 R.G. proposto da Fimco s.p.a., incorporante per fusione della società Grande Albergo Oriente srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Mario Cazzolla, con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Livia Ranuzzi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 3554/7/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVF030106107/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO DEPOTATO IN CANCILLERIA Roma 05 OTT, 2021! IL IL CANCELLIERECANCELLIERE ESPERTO Dott,ssa Elisab