Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2015, but the statutory window to finalize the case via a specific hearing procedure expired without action. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request the settlement hearing within the prescribed period, terminating the litigation and assigning costs to the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 1688/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro VF Europe B.V.B.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Tonio Di Iacovo, con domicilio eletto in Roma, viale Castro Pretorio, n. 122, presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2567/13/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D032A4484/2012.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istaiza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 9.5S intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma O 6 OTT. 2021 CEPCPTATO EN C,ANCILLEREA IL 2). 11-°-2/1- IL CANCELLIERE ESPERTO