Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36684/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax appeal inadmissibility due to lack of proof for renewed service notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36684/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the State Attorney General's appeal challenging a lower court's declaration of inadmissibility for a late tax appeal. The Treasury argued that the appellate act was improperly notified due to insufficient postal receipts, claiming they had performed the original service and could not renew the notification. The court ruled that the appellant failed to prove the specific moment they learned of the negative notification outcome, rendering the appeal tardy and the notification process irrecoverable under civil procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 291 c.p.c.; Art. 8 comma 2 legge 890/1982: The burden lies on the appellant to prove timely knowledge of the negative notification result; without proof of a returned postal card or other evidence of attempted renewal, the appeal is inadmissible and the notification cannot be revived.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility service of process renewal postal notification proof tardiness of appeal burden of proof notification civil procedure rules State Attorney General appeal esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c..
Art. 6 comma 1 legge n. 890 del 1982
Art. 8 comma 2 legge 890/1982
4.Con il secondo motivo il patrono erariale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, legge 890/1982 in i 08— 1503-2015 — 29/04/2021 MMF parametro all'art.
art. 291 c.p
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3369/2017
Cass. n. 19060/2015
Cass. Sezioni Unite n. 14594/2016
Cass. S.U. n. 17352/2009
Cass. n. 3369/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1503/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro Di Nunzio Maria, con gli avv.i prof. Vicenzo Cesàro e Bruno Cantone e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via Calabria n. 56 - controricorrente - gt1// avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania, Napoli, n. 4745/45, pronunciata il 15 maggio 2014 e depositata il 16 maggio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La contribuente, socia al 50% della società Villa Borghese s.a.s., era attinta da una cartella di pagamento, recante a ruolo il debito erariale oggetto di un avviso di accertamento emesso ai fini Iperf, addizionali, interessi e sanzioni per euro 137.946,01 relativamente all'anno d'imposta 2005. La rideterminazione del reddito in capo alla società, già divenuto definitivo, aveva invero determinato la ripresa a tassazione anche a carico della socia.

2. Impugnata la cartella di pagamento, il giudizio di primo grado esitava in senso favorevole alla contribuente per difetto di notifica del presupposto atto impositivo. L'Amministrazione finanziaria insorgeva con appello, la cui primigenia notifica, eseguita in data 31.05.2013, veniva peraltro rinnovata in data 16.01.2014 stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente. Integratosi il contraddittorio a seguito della costituzione dell'appellata, la Commissione tributaria provinciale dichiarava l'inammissibilità dell'appello perché tardivo. 3.Invoca la cassazione della sentenza l'Avvocatura generale dello Stato che svolge due motivi di ricorso, cui resiste la contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO 1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.. 1.1 Segnatamente, la difesa erariale prospetta la violazione dell'art. 291 c.p.c.: illegittimamente la CTR avrebbe dichiarato l'inammissibilità del gravame dopo aver disposto la rinnovazione 08 - 1503-2015 - 29/04/2021 MMF della notifica per aver ritenuto insufficiente la ricevuta di accettazione del plico contenente l'atto d'appello, completa di timbro di ricezione dell'Ufficio postale.

Afferma, in buona sostanza, di non essere incorsa in alcuna decadenza avendo eseguito sia l'originaria notifica dell'atto di appello, come risultante dalla predetta ricevuta, e di non aver potuto unicamente versare in atti l'avviso di ricevimento a dimostrazione della sua consegna all'appellata, sia quella ordinata in rinnovazione come attestato anche dalla CTR, sicché illegittima sarebbe la statuizione di inammissibilità assunta dal giudice d'appello. Il motivo è infondato e deve essere respinto. 2.0ccorre richiamare i principi resi in materia da questa Corte, secondo cui "con specifico riferimento alla notifica a mezzo posta, di cui non venga prodotto l'avviso di ricevimento, ciò che può verificarsi anche in occasione dell'appello di cui al ricorso ex artt. 434 e 435 c.p.c., il cui mero deposito, sebbene tempestivo, non comporta tuttavia di per sé l'instaurazione del rapporto processuale nei confronti della controparte appellata, se non a seguito di compiuta notifica, la quale poi a sua volta, ove invalida, può essere regolarizzata mediante il rimedio della rinnovazione consentito dall'art. 291 (cfr. in part.

Cass. V civ. n. 26108 del 30/12/2015, secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d'inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l'avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell'avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, di un 08 — 1503-2015 — 29/04/2021 MMF duplicato dell'avviso stesso ovvero dell'impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività); in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c." (Cfr.

Cass. n. 3369/2017). 2.1 Con la decisione n. 19060/2015, richiamata dalla sentenza resa a Sezioni Unite n. 14594/2016, questa Corte ha precisato altresì che grava sull'istante l'onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell'esito negativo della notifica, sicché è stato ritenuto tardivo un ricorso per non aver la parte fornito una prova adeguata della sua affermazione, in quanto non aveva prodotto la cartolina di ritorno della prima notifica, a mezzo posta, non andata a buon fine.

3. Nel caso in commento, il patrono erariale non risulta aver prodotto, nel corso del giudizio di merito, l'avviso di ricevimento con l'effetto che non v'è in atti la prova che il mancato perfezionamento dell'intrapresa procedura non sia addebitabile a colpa del notificante (Cfr. Cass., S.U., n. 17352/2009, n. 19060/2015). Ne deriva l'interruzione del procedimento di notificazione che, dunque, non può essere ripresa, né esso può essere suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., presupponendo quest'ultima l'invalidità della notifica, in ogni caso eseguita, anche se non osservando le disposizioni di rito (Cfr.

Cass., n. 3369/2019) 3.1 Ne consegue l'insufficienza, ai fini del decidere, della ricevuta di accettazione del plico contenente l'atto di appello e recante in calce il timbro dell'Ufficio postale, che il patrono erariale non ha comunque avuto cura di trascrivere in seno al ricorso ai fini dell'a utosufficienza. Il motivo è quindi infondato e va rigettato. 4.Con il secondo motivo il patrono erariale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, legge 890/1982 in i 08— 1503-2015 — 29/04/2021 MMF parametro all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - error in procedendo.

Afferma, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per tardività aveva assorbito la questione inerente la regolare notifica del presupposto avviso di accertamento, eseguita in conformità all'art. 8, comma 2, della legge n. 890/2012. 4.1 La censura di merito resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo, stante la sua natura pregiudiziale di rito. In conclusione il ricorso va respinto. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in €.cinquemila/00, oltre ad euro 200,00 per esborsi