Cassation court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement request under emergency decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily requested the termination of proceedings under an emergency decree. Although the lower court had rejected the tax authority's appeal due to insufficient evidence, the taxpayer submitted a request for early case closure with proof of payment. The court ruled that the process ended because the taxpayer failed to request further treatment within the statutory deadline, resulting in the extinction of the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.lgs. 119/2018; When a taxpayer requests the termination of pending tax disputes under the emergency decree and fails to request further treatment within the prescribed deadline, the proceedings are declared extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9433 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - 9-97A- contro Feger di Gerardo Ferraioli s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio del primo difensore; controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 220/12/2012, depositata in data 22 marzo 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che:
Feger di Gerardo Ferraioli s.p.a. aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno 2004, era stata richiesta una maggiore Iva, Ires e Irap; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, con l'atto di appello, si era limitata a riproporre le ragioni dell'accertamento, senza, tuttavia, fornire adeguata prova documentale a supporto delle ragioni di impugnazione, in particolare con riferimento alla sussistenza di un comportamento contabile finalizzato alla sottrazione di materia imponibile; con riferimento, in particolare, al trattamento contabile del contributo ricevuto, si trattava di una irregolarità formale nella compilazione della dichiarazione senza che potesse ritenersi sussistente il mancato pagamento di imposta, avendo la società provveduto all'accantonamento in bilancio del cinquanta per cento in un fondo di riserva in sospensione di imposta; considerazioni analoghe dovevano essere espresse con riferimento alle altre voci recuperate a tassazione; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito il fallimento della società depositando controricorso; ritenuto che: ai fini della definizione della presente controversia, va dato atto del fatto che la controricorrente, con nota del 20 settembre 2021, ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio, con relativi allegati, essendosi avvalsa delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 119/2018; in particolare, dalla documentazione prodotta si evince che in data 30 aprile 2019 la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 119/2018, relativamente all'avviso di accertamento REN032T00674/2008, oggetto del presente giudizio, ed ha, inoltre, prodotto il modello F24 da cui risulta l'avvenuto versamento dell'importo dovuto; considerato che: non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, secondo quanto richiesto dall'art. 6, comma 6 e 13, decreto- legge, cit.; ai sensi dell'art. 6, comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con spese a carico della parte che le ha anticipate; deve quindi essere dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
La Corte:dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, addì 14 ottobre 2021. DEPOSITATO IN CANCFLIER