Italian tax court dismisses appeal against regional commission ruling on VAT assessment validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision that dismissed a taxpayer's challenge to a VAT assessment. The taxpayer argued the lower court erred in fact-finding regarding the nature of the selling companies, but the court held it cannot re-evaluate evidence or factual findings. Consequently, the appeal was dismissed because the regional commission's conclusion on the lack of fictitious companies was a matter of fact review reserved for lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 132 d.lgs. 546/1992; Art. 17, 19, 54 DPR 633/1972; Art. 2679, 2729 c.c.: The Court of Cassation cannot re-examine or independently evaluate the merits of a tax case or the factual findings made by the regional tax commission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23440/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Mari Car s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elido Guerrini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Chiara Pacifici, sito in Roma, via Vallìsneri, 11 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1384/1/14, depositata 1'8 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, tfo_s_can& depositata 1'8 luglio 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Mari Car s.r.l. per l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la dichiarazione resa ai fini i.v.a. per l'anno 2004; - il giudice di appello, dopo aver riferito che una precedente sua sentenza di appello era stata cassata da questa Corte a seguito dell'accoglimento del ricorso dell'Agenzia, ha disatteso l'appello erariale in ragione della effettività delle operazioni rilevate nell'atto impositivo; - il ricorso è affidato a due motivi di ricorso; - resiste con controricorso la Mari Car s.r.I.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111, Cost., 132, primo comma, n. 4, e 36, secondo comma, n. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, allegando la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; - il motivo è infondato; - la Commissione regionale ha escluso la fondatezza della pretesa erariale evidenziando che «le operazioni economiche contestate alla contribuente hanno trovato puntuale riscontro nelle movimentazioni bancarie a favore di imprese di cui non risulta la fittizietà», aggiungendo che anche le indagini avviate dagli organi inquirenti si erano concluse «senza contestazione di fatti illeciti alla contribuente»; - una siffatta argomentazione consente di individuare l'iter logico argomentativo seguito dal giudice, il quale ha desunto l'esistenza, sotto il profilo oggettivo, delle cessioni rilevate dalla operatività delle imprese cedenti coinvolte e dal versamento dei relativi corrispettivi, e, per tale ragione, si sottrae alla censura formulata; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 17, 19 e 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2679 e 2729 c.c., per aver il giudice di appello ritenuto che gli elementi offerti dall'Ufficio non fossero idonei a dimostrare la natura di cartiere dei soggetti cedenti e che le indagini degli organi inquirenti si erano concluse senza contestazione di fatti illeciti alla contribuente; - evidenzia, in proposito, che la Commissione regionale, in altra sentenza, passata in giudicato, emessa a seguito dell'impugnazione da parte dell'odierna contribuente di altro avviso di accertamento, notificato con riferimento a diverso periodo di imposta (anno 2003), ma avente per oggetto i medesimi presupposti di fatto e di diritto, aveva ritenuto corretta la pretesa erariale; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, la quale ha escluso che le imprese cedenti fossero fittizie e, dunque, qualificabili quali cartiere; - una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr.
Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - priva di rilievo è la circostanza relativa al giudicato formatosi in ordine alla legittimità dell'atto impositivo emesso con riferimento al periodo di imposta precedente rispetto a quello in esame, in quanto nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente, non anche quando, come nel caso di specie, attengano a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr.
Cass., ord., 3 marzo 2021, n. 5766; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25516; Cass., ord., 15 marzo 2019, n. 7417);- pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021. Il Preside