Italian Supreme Court dismisses tax appeal and declares proceedings extinct due to expired suspension request deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax proceedings extinct after the taxpayer's request for suspension expired on December 31, 2020. The taxpayer had sought suspension pending the resolution of related litigation under Article 6, Paragraph 10 of Legislative Decree No. 119/2018, but the tax office did not contest this request within the statutory period. Consequently, the court ruled that the procedural requirement for suspension was not met, leading to the termination of the case without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; If a party requests suspension of proceedings pending related litigation and the opposing party does not contest the request within the prescribed deadline, the suspension is deemed to have expired and the proceedings continue or terminate accordingly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9834/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Fresi Mario Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Galleri Giovanni Paolo e Mazzola Stefano, con domicilio eletto presso il loro studio in Sassari via Attilio Deffenu n. 3, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari n. 108/08/15, depositata in data 16 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Sassari, aveva annullato l'atto di contestazione di sanzioni per l'indebito rimborso Iva per l'anno 2002 in relazione ai costi per la realizzazione di lavori per la costruzione di un albergo, capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali, per l'insussistenza del requisito dell'ammortizzabilità.
La contribuente resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018. La procedura deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 settembre 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ernestino Luigi Bruschetta oggi, 2 5 NOV, 21 IL