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Ordinanza — n. 36562/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit proof of service notice for the respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36562/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because it failed to deposit the receipt notice for the service of the appeal. Although the respondent was temporarily absent, the law requires exclusive proof of service via the deposit receipt, not just the mailing of the informational letter. Without this specific document and lacking any defense from the respondent, the appeal could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 8 D.L. 890/1982: The proof of perfection of the notification procedure for a cassation appeal must be exclusively demonstrated by the deposit receipt of the informational letter, and without it, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service requirement deposit receipt necessity notification procedure perfection tax agency appeal imprese di costruzione sussidio per la costruzione superamento dei costi di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
La motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del desti- natario - quella ex art. 140 cod.
Art. 8 D.L. 890/1982
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 149 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
art. 140 cod. proc. civ
La motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del desti- natario - quella ex art. 140 cod. proc. civ.
art. 149 cod. proc. civ
art. 379 cod. proc. civ
Ne conse- gue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successi- vamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021
Con riguardo ad un'analoga fattispecie si è pronunciata Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14780 del 30/06/2014
600790- 01; analogamente ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14780 del 30/06/2014, Rv.
Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018
631571-01, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019
649461-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7219/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro DE SICA COSTRUZIONI S.R.L. in liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 78/IV/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO, depositata in data 30/9/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI e a seguito della riconvocazione del Collegio in data 30 settembre 2021;

RILEVATO CHE: - la De Sica Costruzioni S.p.A. impugnava l'avviso di accertamento ai fini IRAP e IVA (riguardante l'anno d'imposta 2006) emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla sottofatturazione nella vendita di tre immobili e all'occultamento di ricavi recuperati a tassazione; - la C.T.P. di Teramo respingeva il ricorso con sentenza n. 315 depositata il 17/11/2010; - con ricorso del 21/12/2011 la società proponeva appello alla C.T.R. Abruzzo che, con pronuncia n. 78/IV/2013 del 30/9/2013, riformava parzialmente la decisione di primo grado; - avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; - nessuna difesa ha svolto l'intimata in questo giudizio.

CONSIDERATO CHE:

1. È preliminare all'esame delle censure la verifica della regola- rità dell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione e, dunque, della validità della notificazione del ricorso introduttivo. Dalla documentazione in atti risulta che l'agente postale, stante la (attestata) temporanea assenza dell'intimata (cosiddetta "irrepe- ribilità relativa"), ha inviato la raccomandata informativa ("CAD"); tali circostanze emergono dall'avviso di ricevimento della "prima raccomandata" (quella contenente il ricorso notificando) depositato dall'Agenzia delle Entrate, la quale, tuttavia, ha omesso di deposi- tare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

Con riguardo ad un'analoga fattispecie si è pronunciata Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953-01, che, pur concernendo la notifica di un atto impositivo, ha espresso un principio applicabile alla notificazione di qualsivoglia atto proces- suale tramite il servizio postale: «Qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamen- te attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto de- posito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informati- va». La motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del desti- natario - quella ex art. 140 cod. proc. civ. e quella eseguita a mez- zo posta - ravvisando tra le stesse un «pendant logico-giuridico» ed un'«evidente analogia» ed estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in materia di ne- cessaria produzione dell'avviso di ricevimento, già adottata da que- sta Corte proprio a proposito dell'art. 140 cod. proc. cív., che indi- vidua come consolidata (sul punto, anche Cass., Sez. 6-5, Ordinan- za del 23/7/2021).

In ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quo sia data esclusivamente attra- verso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della rac- comandata contenente l'avviso di avvenuto deposito, deve ricor- darsi quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare sulle conseguenze di tale mancata produzione nel giudizio di legittimità, nelle ipotesi in cui la notifica al destinatario relativamente irreperi- bile riguardi il ricorso per cassazione: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio po- stale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è ri- chiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne conse- gue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successi- vamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In ca- so, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790- 01; analogamente ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14780 del 30/06/2014, Rv. 631571-01, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018, Rv. 649461-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531-01). 2.In conclusione, la riscontrata omissione nel deposito dell'avviso di ricevimento della "raccomandata CAD" comporta l'inammissibilità del ricorso. 3.Non occorre pronunciarsi né sulle spese, stante la indefensio dell'intimata, né sul "raddoppio del contributo unificato", in ragione della natura di Amministrazione dello Stato della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Se- zione Civile, del 6 luglio 2021 e, a seguito di riconvocazione, in quella del 30 settembre 2021.