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Ordinanza — n. 36561/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as extinguished by voluntary debt settlement and payment under simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36561/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's voluntary settlement of the debt under a simplified procedure. Although the taxpayer initially sought to terminate proceedings, the tax authority confirmed that the payment extinguished the liability for all co-obligants on the tax roll. Consequently, the Court ruled that the judgment must be declared void as the subject matter of the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018; Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018: A judgment is extinguished when the taxpayer voluntarily settles the debt under simplified procedures, thereby terminating the legal controversy for all co-obligants.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified debt settlement co-obligant liability voluntary debt payment procedural termination accoglimento parziale del contribuente imputazione contabile sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018
Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018
Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf.
Art. 46, comma 3, proc. trib.
art. 46, comma 3, proc. trib.).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8262 /2012 R.G. proposto da: S.a.S. Italsali di Maenza Giusepp&& c., in persona del legale rappresentante pro tempore, Maenza Giuseppe Luciano, Del Vecchio Giovina, questi ultimi nella qualità di soci, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Pace, con studio in Milano, corso di Porta Romana presso il quale si domiciliano; -ricorrenti- CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglìa, n. 39/25/11, depositata il 2 febbraio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik. RILEVATO CHE: - nel corso di una verifica fiscale compiuta nei confronti della Italsali di Maenza Giuseppe snc, poi trasformata in S.a.S., e alla conseguente emersione di maggior imponibile in base alla ricostruzione del costo del venduto, l'agenzia delle entrate rideterminava il reddito della società e, per trasparenza, quello di partecipazione dei due soci, in relazione all'anno d'Imposta 1999; - ne scaturirono avvisi di accertamento e cartelle che furono oggetto di impugnazione da parte della società e dei soci, ma non del curatore essendo la società nelle more fallita; - tutti i giudizi furono dichiarati estinti per condono; - in base alla stessa verifica l'agenzia recuperò maggiore materia imponibile ai fini dell'Irap e dell'Iva e notificò il conseguente accertamento alla società, ai soci e al curatore dei fallimenti; - anche in questo caso impugnarono solo ì soci, sicché l'agenzia iscrisse a ruolo, quanto la società e al socio accomandatario, gli importi dovuti per assenza di impugnazione dell'unico legittimato, cioè del curatore; nei confronti della socia accomandante l'iscrizione dell'intero importo avvenne a titolo di iscrizione straordinaria per pericolo della riscossione; - le impugnazioni furono dichiarate inammissibili dalla CTP di Foggia e la sentenza fu confermata dalla CTR; - i contribuenti, società e soci, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, e illustrato con memoria; l'agenzia si è costituita con controricorso; - con memoria del 27 dicembre 2019, la socía Gíovina Del Vecchio ha dichiarato di avere presentato domanda di definizione dei carichi pendenti ai sensi dell'articolo 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018, assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio relativo alla cartella oggetto della controversia e ha versato la somma quantificata dall'agenzia delle entrate a definizione del debito tributario; - l'Avvocatura dello Stato in data 7 gennaio 2021 ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando la nota dell'agenzia delle entrate con cui si comunica che la definizione agevolata della cartella "spiega effetti nei confronti di tutti i coobbligati presenti sul ruolo e parte del giudizio"; - alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, "Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate" (art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 giugno 2021. Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta tilwAii.jd umiuZ:, DEPOSITATO IN C