Cassation appeal dismissed due to withdrawal after tax dispute settled via simplified procedure under D.L. 193/2016.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the case. The withdrawal occurred after the taxpayer's lawyer confirmed the dispute had been resolved through a simplified settlement procedure under D.L. 193/2016. Consequently, the court ruled that the litigation was definitively concluded and no further judicial review was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal from a cassation appeal following a simplified settlement extinguishes the proceedings, terminating the litigation as defined by the specific tax settlement law.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14923/2015, proposto da: Giva Giambattista, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Tucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Stefano Bassi, in Roma, Via Crescenzio, n. 82, giusta procura in calce al ricorso. Ricorrente contro Agenzia dell'Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 00 Controricorrente ,f Avverso la sentenza n. 6681/14 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, CTR), depositata in data 15/12/2014, non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d'Angiolella nella camera di consiglio del 14 maggio 2021.
Ritenuto che: Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia respinse l'appello del contribuente, Giva Giambattista, ed accolse l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto i ricorsi del contribuente avverso più avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con il quale l'Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.
Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L'Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. In data 6 aprile 2021, la difesa del ricorrente ha depositato l'atto di rinuncia al ricorso in cassazione effettuata dal Giambattista Giva, in data 15 marzo 2021, sul presupposto dell'avvenuta definizione agevolata della lite, ex art. 6 del d.l. 193 del 2016 e la relativ notifica, a mezzo "pec", all'avvocatura erariale (v. "pec" allegata all'atto di rinuncia accettata dall'Avvocatura delle Stato in data 22/03/2021).
Considerato che: La rinuncia al ricorso effettuata dal ricorrente, Giambattista Giva, debitamente notificata all'Avvocatura erariale, determina l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. per intervenuta definizione della lite ex art. 6, d.1, 22/10/2016 n. 193, conv. con modif. in I. 01/12/2016 n. 225. Le spese di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate (ex art. 46 d.lgs. 31/12/1992 n. 546).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, in d