Cassation case remanded for retrial due to failure to notify a necessary co-litigant, Equitalia Riscossione, violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal and remanded the case for a new trial. The original proceedings involved a tax dispute where the agency had previously won against the taxpayer in both merit levels. The court found that the agency failed to notify Equitalia Riscossione, a necessary co-litigant who had succeeded to the rights of the previous collection entity, thereby violating procedural rules regarding the right to be heard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 2953 c.c.: The failure to notify a necessary co-litigant whose rights are directly affected by the judgment renders the proceeding voidable, necessitating a remand to ensure the principle of contradictory proceedings is respected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 16475/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n.12 Roma -Ricorrente- Contro bAt.Av4\140r.,;,;:, Venunzio Francesco rappresentato e difeso dall'avv. * Ettore Tenerellrjv elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone n.102 presso lo studio dell'Avv.Vito Nanna -Controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 168/07/2015 depositata il 29.01.2015. Udita la relazione del Consigliere dott.
Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 29/04/2021 Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.168/07/2015 depositata il 29 gennaio 2015. La vicenda trae origine dalla notifica a Venunzio Francesco, in data 13/12/2009, della cartella di pagamento 0202009004764117, relativa all'avviso di accertamento IRPEF n.3241016319, per l'anno d'imposta 1991. La cartella veniva opposta dal contribuente con esito a lui favorevole in entrambi i gradi di merito.
L'Ufficio impugna la sentenza del giudice regionale con un unico motivo per violazione dell'articolo 2953 c.c. Resiste il contribuente con controricorso. Considerato che: Il Collegio deve, preliminarmente, rilevare che parte nei giudizi di merito era stata anche Equitalia Polis s.p.a. alla quale era subentrata Equitalia Sud s.p.a. cui era succeduta ex lege l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A quest'ultima non risulta essere stato notificato il ricorso in esame, quale litisconsorte processuale, con ciò determinandosi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della predetta Agenzia, concedendo termine all'Amministrazione ricorrente per provvedervi.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per gli adempimenti di cui sopra. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 29 aprile 2021. Presidente DEPOSITATO /N CANCELLERIA. IL. 00, 25 NO