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Ordinanza — n. 36262/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding tax assessment and procedural validity of appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36262/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Cimaomo's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision upholding a tax assessment. The taxpayer argued the appeal act was invalid due to improper signing and insufficient evidence regarding third-party property expenses. The court dismissed the claim for procedural nullity as the tax office is authorized to act via general delegation, and rejected the second ground as a mere review of factual evaluation which exceeds cassation jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 38 d.P.R. 600/1973; Art. 66 D.Lgs. 300/1999: The tax office is legally authorized to participate in merit proceedings represented by any competent staff member without a special power of attorney, and the cassation court cannot re-evaluate the factual merit of the case.

Parole chiave

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tax assessment validity procedural nullity appeal general delegation authority cassation factual review third party expenses reddito disponibile delle famiglie deduzioni fiscali tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 38, d.P.R.
Art. 66, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 31 gennaio 2019, n. 2901
Cass., ord., 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass.
Cass. 25 gennaio 2019, n. 2138
2901; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass.
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27570
Cass. 28 novembre 2014, n. 25332
Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n.
Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16072/2017 R.G. proposto da Cimaomo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Amato, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Sicignano degli Alburni, via Roma, 19 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatúra Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 9187/2016, depositata il 23 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Cimaomo Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 23 dicembre 2016, che, in accoglimento dell'appello erariale, ha dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2008; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio aveva contestato al contribuente un maggior reddito, desunto dalla presenza di quattro autoveicoli e ventiquattro immobili in uso al nucleo familiare; - il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che questi avesse fornito adeguata prova circa il fatto che le spese di mantenimento degli immobili non gravassero su di lui; - ha, quindi, accolto l'appello dell'Ufficio evidenziando che gli elementi probatori offerti dal contribuente non fossero sufficienti a dimostrare che l'onere del mantenimento di buona parte degli immobili non ricadesse su di lui; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare la nullità dell'atto di appello, in quanto sottoscritto da soggetto diverso dal direttore dell'Ufficio e senza che fosse stata esibita la relativa delega; - il motivo è infondato; - è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere (cfr.

Cass., ord., 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27570); - poiché parte ricorrente non ha assolto ad un siffatto onere, non si ravvisa il difetto di legittimazione processuale dalla Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello e, conseguentemente, il vizio prospettato con la doglianza in esame; - con il secondo motivo il contribuente deduce la violazione o falsa applicazione del predetto art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la Commissione regionale ritenuto legittimo l'accertamento sintetico dei redditi senza considerare l'avvenuta dimostrazione del concorso dei terzi nelle spese relative agli immobili; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di appello, il quale ha escluso che la documentazione prodotta dal contribuente fosse idonea a provare l'assunto, ossia che le spese per il mantenimento degli immobili gravassero su terzi; - una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr.

Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17 settembre 2021. Il Presidente Bia