Cassation court dismisses appeal for tax dispute extinguished by voluntary settlement payment deadline. Contribuent failed to request settlement treatment within statutory period. Court rules process extinguished and expenses borne by payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by E. Tombaccini against a regional tax court decision regarding a tax assessment notice. The appellant had voluntarily requested the expedited settlement procedure under D.L. n. 50/2017 but failed to submit the necessary request for treatment by the December 31, 2018 deadline. Consequently, the court ruled that the litigation process was extinguished due to this procedural omission, leaving the advanced costs to the party who initiated the settlement request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 10 del d.l. n. 50 del 2017; The failure to submit a request for treatment within the statutory deadline results in the extinction of the judicial process, even if the taxpayer has made the payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9969-2017 proposto da: TOMBACCINI ERMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell'avvocato RENATO DELLA BELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA GHINI; 2021 - ricorrente - 4855 contro EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3021/2016 della COMM.TRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
FULVIO FILOCAMO; RITENUTO CHE 1. Ermanno Tomba:di Loorre per la cassazione della sentenza n. 19740/08/2011 de la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in controversia riguardante l'impugnazione dell'avviso di accertamento n :1:',_9859 dell'Ufficio del registro di Cesena, con un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112 del 1995) e 14 ci.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod prcc oiv., lamentando la violazione del litisconsorzio necessario. 1.1. Detto contribueni:e, prima dell'udienza, ha depositato domanda di definizione agevolata idella controversia, con la ricevuta contabile della prima rata V.ETS3CE1, a sensi del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazip -i cHa I Eigc,e 21 giugno 2017, n. 96 presentata all'Agenzia delle E rt'ai:e..
2. L'Agenzia delle ent -E te ha -esentato difese. CONSIDERATO CHE 3. Il contribuente ha aderfto Ella definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. !:10 del 2017, convertito con modifiche dalla I. n. 96 del 2017, allegando le 2NOVi3 del pagamento della prima rata. L'art. 11, comma 10, de. ci. i. 50 del 2017 stabilisce che: "l'eventuale diniego della defini Va notificato entro 11 31 luglio 2018 con le modalità o;-evi.;.[:ie per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impupnapl€ entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale prEsso il quali pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite è richiesi:a in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia 12ftJ:isclHoriale può essere impugnata unitamente al diniego delle dernizion nE entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse L'EmpJgnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qua or la controversia risulti non definibile, valgono anche come, s:Ilanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a c3rico della parte che le ha anticipate". 3.1.
Il Collegio rileva :lie :,:cn è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 diceinbr? 2013, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 IL c;I:c 2C1.8, Questa Corte ha precisato . che in tema di definizione ageV(12.it3 E>:. art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (conv. con modif. dalla I. n. 93 del .201.7), l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione enti -c i. 1 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzione del processo (Cass. n. 181Y7 In particolare, in tema di adesione del contribuente alla 2(Dfi -ii?:i:ine agevolata ex art. 11 del d.l. cit., poiché la sospensicine .1.E! gilldi2i0 opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettHia ceinizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del con:ribileit3 equivale all'integrazione di tale condizione e consente al git.d ce, pertarito„ di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia de c:c)r terdere, con conseguente estinzione del processo (Cass. n. 3102' :L d,?.: 2018).
4. In ragione di siffatti -ilievi, '1E, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo cessata l materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a ca ricc di chi ha anticipate, per espressa previsione del comma 10, L Itirre -..lerioc]o, del citato art.
11. La Corte dichiara l'estinzion.e dei giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate Così deciso, in Roma, nell'AJilEnza camerale da remoto del 15 lugli