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Ordinanza — n. 36259/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling second-instance court violated necessary joinder of parties and procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36259/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision that had overturned a first-instance ruling. The taxpayer argued the first court erred by failing to recognize the necessary joinder of the tax agency, which had been summoned in the initial trial. The court held that the second-instance judges must have integrated the agency into the proceedings to ensure a complete adversarial process, rendering the second-instance judgment null.

Regesto Legislator

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Art. 14, 331 c.p.c.; Art. 360, comma 3, n. 4 c.p.c.: The failure to integrate a necessary co-litigant into the second-instance proceedings, despite their prior summons, renders the entire second-instance procedure and the resulting judgment null and void.

Parole chiave

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necessary joinder of parties tax collection agency procedural nullity adversarial principle second instance review fatture impagate procedura di liquidazione dei conti pagamento dell'emolumento

Disposizioni normative citate

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Art. 14 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 360, comma 3, n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comui,3 r 4 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 13695 del 2001
Cass., n. 1184 del 2003
Cass., n. 1789 del 2004
Cass., n. 8854 del 2007
Cass., n. 1462 del 2009
Cass., n. 10934 del 2015
Cass., n. 1866 del 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4226-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del C:v Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4854 contro IMMOBIALEG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VELLETRI, V.LE ROMA 83, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO COLELLA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 4415/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 06/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

FULVIO FILOCAMO; RITENUTO CHE 1. Con ricorso notificato ad Equiliilia Sud 3.p.a. la società Immobialeg S.r.l. impugnava la cartella di pagamento r. 0920120074846436 di fronte alla Commissione tributaria provinciale: d Roma chiedendone l'annullamento per inesistenza della relativa notifica ov der: nubità della stessa essendo stata effettuata ad un indirizzo diverso dal clurniclio fiscale della Società e per mancata notifica dell'atto presupposto, nelle. specie :I propedeutico avviso di liquidazione. 1.1. La Commissione adita, dopo un rìrivio con mandato ad Equitalia di comunicare all'Agenzia delle entrate le con:rodeduzioni in virtù della chiamata in causa richiesta in sede di costituzbi ciucizio, dichiarava inammissibile il ricorso, stante la mancata notifica dell ) slesso all'Agenzia delle entrate. 1.2.

Avverso detta decisione„ cì a::o cl appello notificato al solo Agente della riscossione, la Società la in-ipugr eve: d fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio lamentando irnrtà della declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.3. I Giudici di secondo grado, c.cr sentenza n. 4415/14/16, accoglievano l'appello della Società contribuente, ritenen:io non esistente il litisconsorzio necessario ed essendo stata l'Ag2.nzi3 celle Entrate irritualmente evocata in giudizio, così entrando nel merit:: :sl a mancata notifica lamentata del propedeutico avviso di liquidazione. 1.3.

Avverso questa ultima 1:112(.: sione L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivc . 1.4. La società Immobialeg nEfi ores.;:entato difese. CONSIDERATO CHE:

2. L'Ufficio, con l'unico motindo, c erli icia !a violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.. 14 e E::: c .Igs. n. 546 del 1992 e 331 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comui,3 r 4 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto d sp c,rre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate e: c,J3le era stata chiamata in causa nel giudizio di primo grado, così sussis.:en:ic 1.n 'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario.

3. Il motivo di ricorso è fondate. 3.2. Preliminarmente vanno rige.:1.:2te le questioni preliminari sollevate dal resistente costituito sulla notifica del ricors.o nfia Pec senza firma digitale, da ritenersi sanato per il raggiunginnentc del() scopo e sull'eccezione di inammissibilità per violazione de p - reipio di autosufficienza, da ritenersi infondato stante l'allegazione nel ric:.)-so di tutti gli atti di causa pertinenti richiamati nel corpo dello stesso. 3.3. Dalla lettura della motii'azicre della sentenza impugnata è, infatti, possibile rilevare che i giudici d'appllo han io dato atto della presenza nel giudizio di primo grado dell'Agenzia &lie enl:riAe, chiamata in causa dall'Agente della riscossione.

La mancata intagrz e ,del contraddittorio nel giudizio di appello, in mancanza dell'ordine del gi„id (::e dL ntegrarlo, nonostante fosse stato sollecitato in questo senso, deterrri'a per i idirizzo consolidato di questa Corte (Cass., nn. 13695 del 2001, 111E4 dal :15)03, 1789 del 2004, 8854 del 2007, 1462 del 2009, 10934 del 2015 e 1E6E del 2016) la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della s ,ent:enza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimita.

4. In definitiva, per quanto Hp c.,stc, il ricorso va accolto cassando con rinvio la sentenza impugnata, anct .J.,? pr E ulteriori questioni, a diversa sezione della Commissione tributaria regionale d Z O, anche per le spese del presente giudizio. La Corte accoglie motivo di ric:crsp e cassa la sentenza impugnata, anche per le ulteriori questioni, con rinvio E C 3trE sezione della Commissione tributaria regionale della Lazio, anche per le spe3e :il pl-esente giudizio. Così deciso in Roma, nell'aduna 1 !1-3 canerale da remoto del 15 l