Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by voluntary settlement under 2016 rollover decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible and the proceedings extinguished because the taxpayer had voluntarily adhered to the debt rollover scheme. The taxpayer incorrectly cited the wrong decree but successfully paid the full amount and requested the simplified settlement procedure. Consequently, the court found no need to examine the merits of the tax dispute as the underlying obligation was extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 193 del 2016; When a taxpayer voluntarily adheres to the debt rollover scheme and pays the full amount, the litigation is extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 11629/2012 proposto da: Betti Berutto Raffaella, elettivamente domiciliata in Roma, Via Quattro Fontane 20, C/o Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, ed avvocato Fusillo Matteo che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente - 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 11629/2012 Numero sezionale 4925/2021 Numero di raccolta generale 36152/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 avverso la sentenza n. 62/2/2011 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 22/03/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2021 dal consigliere dott.
CIRESE MARINA FATTI DI CAUSA Raffaella Betti Berutto proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza della CTR del Lazio in epigrafe indicata, avente ad oggetto la cartella di pagamento notificatale in data 15.12.2007 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 riguardante l’IRAP dichiarata e non versata per il 2004 oltre sanzioni ed interessi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. L’Agenzia delle Entrate in data 15.7.2021 ha depositato memoria con la quale ha chiesto pronunciarsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere atteso che la Direzione provinciale di Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione alla cartella per cui è causa e che ha altresì provveduto al pagamento previsto per la definizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE la ricorrente ha erroneamente indicato l’ art.6 dl 118/19 invece che il dl 193/16 di rottamazione cartelle. Ciò premesso, come si evince dalla documentazione in atti, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. "rottamazione cartelle"), di cui 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 11629/2012 Numero sezionale 4925/2021 Numero di raccolta generale 36152/2021 all'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 Data pubblicazione 23/11/2021 dicembre 2016, n. 225, depositando anche la documentazione attestante l'integrale pagamento del dovuto; - che pertanto sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio; - che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall'adesione alla definizione agevolata di cui al d.L. 193 del 2016 ridetto e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", (cfr.
Sez. 6 - Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale dell’8 settembre 2021 effettuata da remoto. Il Presidente Dott. Giacomo Maria Stalla 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G