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Ordinanza — n. 36102/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows mortgage registration appeal due to failure to notify taxpayer for payment or observations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36102/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court allowed the taxpayer's appeal against a regional commission decision that dismissed a challenge to a mortgage registration. The taxpayer argued the registration was illegal because they never received notice of the tax bills or the warning of registration, despite having paid with a reservation of rights. The court ruled that the registration is null if the taxpayer is not given a thirty-day term to pay or submit observations, overriding the lower court's reliance on a non-applicable statute.

Regesto Legislator

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Art. 65 d.P.R. n. 600/1973; Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973: A mortgage registration is null if the taxpayer is not notified and granted a thirty-day term to pay or present observations, regardless of whether a specific non-applicable article is cited.

Parole chiave

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mortgage registration nullity taxpayer notification requirement thirty day payment term procedural contradiction principle omitted administrative act notifica delle Intese arretrati di mantenimento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
La ricorrente lamentava l'illegittimità della iscrizione, riferendo di non avere mai ricevuto, né in qualità di erede, né in proprio, la notifica delle cartelle o dell'avviso di iscrizione ai sensi dell'art. 65 d.P.R.
Art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973
6388/16, respingeva il gravame, in ragione della rituale notifica delle cartelle di pagamento, e dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 50, comma 2, del d.P.R.
Art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
b) Questa Corte, in più occasioni, ha affermato che: "In tema di riscos- sione coattiva delle imposte, l'iscri.zione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R.
Art. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea
art. 2697 c.c
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
art. 65 d.P.R. 600/73
La ricorrente lamentava l'illegittimità della iscrizione, riferendo di non avere mai ricevuto, né in qualità di erede, né in proprio, la notifica delle cartelle o dell'avviso di iscrizione ai sensi dell'art. 65 d.P.R.
art. 93 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 19667 del 2014
Cass. n. 23875 del 2015
602 del 1973) si/a- menti nella sostan.za l'omessa attivaione del contraddittorio, in quanto ipetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utili,uando la normativa che ad essi si attaglia "(Cass. n. 23875 del 2015).R.G.N.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 5087/2017 proposto da: Persia Vincenza in proprio e nella qualita' di erede di Persia Silvana, elettivamente domiciliata in Roma Via Caio Mario, 13 presso lo studio dell'avvocato Di Fonso Simona che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Equitalia Servizi Di Riscossione Spa, - intimata - avverso la sentenza n. 6388/2016 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 25/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. FASANO ANNA MARIA R.G.N. 5087-17 RITENUTO CHE:

Vincenza Persia, sorella ed erede della deceduta Silvana Persia, impu- gnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'iscrizione ipotecaria n. 14569 del 2004, per omesso pagamento di car- telle esattoriali, lamentando di averne avuto notizia in occasione di una verifica effettuata, in data 20.7. 2011, presso la Conservatoria del Regi- stro. La ricorrente lamentava l'illegittimità della iscrizione, riferendo di non avere mai ricevuto, né in qualità di erede, né in proprio, la notifica delle cartelle o dell'avviso di iscrizione ai sensi dell'art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, eccependo, altresì, la decadenza dell'azione esecutiva e la prescrizione del credito.

Il Concessionario alla Riscossione si costituiva in giudizio, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della mate- ria del contendere, in quanto il debito era stato medio tempore pagato dalla ricorrente. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 3/31/12, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Vincenza Persia proponeva appello, chiedendo la ri- forma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo affinché il giudi- ce rilevasse il contenuto dell'atto notificato in data 22-23.7.2011, con il quale era stato comunicato al Concessionario che il futuro pagamento sarebbe avvenuto con espressa riserva di ripetizione e senza alcuna ri- nuncia al ricorso giudiziale, concludendo con la richiesta di pronuncia R.G.N. 5087-17 sul merito della controversia.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 392/04/2013, confermava la cessazione del- la materia del contendere, omettendo la pronuncia di merito. Vincenza Persia proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto con rinvio al giudice di appello per il riesame del merito. La contri- buente riassumeva il giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Re- gionale del Lazio, chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della iscrizione ipotecaria. L'adita Commissione, con sentenza n. 6388/16, respingeva il gravame, in ragione della rituale notifica delle cartelle di pagamento, e dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/73, ritenendo non necessaria la notificazione dell'avviso di iscri- zione ipotecaria.

Vincenza Persia ricorre per la cassazione della sen- tenza svolgendo quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla cartella n. 09720030352234035000, atteso che il giudice del merito avrebbe erro- neamente ritenuto ritualmente notificato tale atto impositivo, mai reso noto alla contribuente, come anche l'avviso di iscrizione ipotecaria, anche se la stessa aveva provveduto in data 2.5.2003 ad avvisare tem- pestivamente il competente Ufficio Finanziario della propria qualifica di erede.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 137 e ss c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 in R.G.N. 5087-17 relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il giudice del me- rito non avrebbe rilevato che agli atti del giudizio risultavano unica- mente depositate le ricevute a/r, ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, rela- tive a solo sei delle nove cartelle di pagamento presupposte alla iscri- zione ipotecaria.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602/73 in relazione all'art. 360, n. 1, n. 3 c.p.c.. La ricorrente denuncia, oltre alla nullità delle cartelle esattoriali nn. 070450199711195076449, 070450199811193443179, 070450199906025279936 e 09720030351134035000 per inesistenza giuridica della prova dell'avvenuta notifica con riferimento alle prime tre e per violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/73 con riferimento l'ultima, lamentando anche di non aver avuto notifica della comunicazione pre- ventiva di iscrizione ipotecaria, con violazione delle norme indicate in rubrica.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de- gli artt. 8 DLT 18.12.1997 n. 472, e 7 1. n. 689/1981 art.

11. n. 662 del 1996, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che il giudi- ce di appello non avrebbe preso in considerazione la circostanza per cui dovrebbe considerarsi illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata per la totalità del credito portato dalle cartelle, ove figuravano anche interessi e sanzioni fatti valere contro l'erede non dovuti. La contribuente denuncia che in data 13.5.2004 ;1'Agente della Riscos- sione, senza provvedere alla notifica del preventivo avviso di cui al ter- zo motivo del presente ricorso, avrebbe iscritto ipoteca gravando l'erede di oneri che in realtà non era chiamato a sopportare, causando R.G.N. 5087-17 quanto meno la parziale illegittimità della iscrizione ipotecaria, che pu- re non era stata rilevata dal giudice del merito.

5. Per ragioni di priorità logica va esaminato il terzo motivo di ricorso, con cui la contribuente lamenta di non avere ricevuto la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, pur avendo comunicato in data 2.5.2003, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la propria qua- lità di erede . Le critiche sono fondate per i principi di seguito enunciati. a)La contribuente lamenta violazione di legge, atteso che il Conces- sionario alla Riscossione non avrebbe provveduto alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.

In ossequio al principio di autosufficienza, è stato riportato in ricorso il contenuto della dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro in data 2.5.2003, mentre l'iscrizione ipotecaria è stata ese- guita in data 13.5.2004. Questa Corte ha precisato che nell'ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento sia noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con con- seguente inoperatività dell'art. 156, comma 3, c.p.c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi, qualora non abbiano tempe- stivamente provveduto alla comunicazione prescritta all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del 'de cuius' colletti- vamente ed impersonamente, ovvero, nell'ipotesi in cui abbiano effet- tuato tale incombente, personalmente e nominativamente nel domici- lio fiscale di ciascuno di essi (Cass. n. 13760 del 2019).

Gli eredi sono tenuti ad effettuare, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, una R.G.N. 5087-17 formale comunicazione all'Ufficio, con indicazione delle generalità e del proprio domicilio fiscale (v. Cass. n.13760 del 2019, con cui la Corte ha ritenuto non rituale la comunicazione inviata all'Ufficio fisca- le destinata a finalità diverse, nella specie finalizzata alla denuncia di variazione ai fini IVA). Prescindendo dalla ritualità della comunicazione della qualità di erede all'Ufficio fiscale da parte di Vincenza Porzia (che riferisce di avere provveduto ad effettuare la dichiarazione di successione), l'omessa no- tifica del preavviso di iscrizione ipotecaria è circostanza non contesta- ta, che si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza impu- gnata, atteso che il giudice del merito argomenta diffusamente, e non correttamente, sull'infondatezza della critica proposta dalla contri- buente.

b) Questa Corte, in più occasioni, ha affermato che: "In tema di riscos- sione coattiva delle imposte, l'iscri.zione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, introdotto con il d.

1. n. 70 del 2011, conv. in 1. n. 106 del 2011, dalla comunica.zione allo stesso dell'inten.\-ione di procedervi e dalla con- cessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'eserci.zio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposi.zione valen.za meramente interpretativa, perché e res- sione de/più generale principio dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoproce- dimentale immanente nell'ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia fìnchè non ne venga dispo- sta la cancellaione ad opera del giudice" (Cass. n. 30534 del 2019).

L'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni im- mobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella R.G.N. 5087-17 formulazione vigente `ratione temporis'), deve comunicare al contri- buente che provvederà alla suddetta iscrizione, concedendo al mede- simo un termine — che può essere determinato, in coerenza con analo- ghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, com- ma 2 bis, del medesimo d.P.R. come introdotto dal dl. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio en- doprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per vio- lazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carte dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, come si è sopra precisato, attesa la nani- ra reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di ilelgittimità (Cass.

S.U. n. 19667 del 2014).

c) Dai rilievi espressi, emerge che, in ossequio al principio del contrad- dittorio procedimentale, l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un ter- mine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presenta- zione di osservazioni, pur non trovando, nella specie, applicazione l'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicchè: "Ne consegue la fondate.z.za del ricorso per cassa.zione con cui, pur denunciandosi la viola.zione di una di3posi.zione inapplicabile (nella ipecie l'ad. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) si/a- menti nella sostan.za l'omessa attivaione del contraddittorio, in quanto ipetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utili,uando la normativa che ad essi si attaglia "(Cass. n. 23875 del 2015).R.G.N. 5087-17 d)La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, affermando che "per l'úcrkione ipotecaria è sufficiente il mancato pagamento, nei sessanta giorni dalla notificaione delle cartelle di paga- mento, senza necessità di ulteriori avvisi", pertanto, il motivo va accolto, con assorbimento delle restanti censure.

Dall'accoglimento del suddetto mezzo, preliminare ed assorbente, consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo ne- cessari accertamenti in fatto, decidendo nel merito, raccoglimento del ricorso originario proposto dalla contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le par- ti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legitti- mità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione all'avvocato di- fensore, ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i re- stanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dalla contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 3.300,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione al difensore ex