Cassation court dismisses tax agency appeal declaring tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The tax agency appealed a regional commission decision that had partially reformed an assessment notice, but the court found the case closed under the simplified procedure rules. Consequently, the appeal was dismissed and costs were offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.l. n. 119 del 2018, art. 6; In the simplified settlement procedure, failure to request treatment by the deadline results in the extinction of the proceeding, thereby barring subsequent appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25498/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Di Trani Vincenza; - intimata - 04.-t avverso la sentenza n. 774/14/16, depositata il 29 marzo 2016, della 7074. Commissione tributaria regionale della Puglia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2021, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 774/14/16, depositata il 29 marzo 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, - rigettato l'appello principale proposto dalla stessa Agenzia, ed accolto quello spiegato in via incidentale da Di Trani Vincenza, - in parziale riforma della pronuncia di prime cure, - che, a sua volta, aveva rideterminato gli imponibili accertati, - ha annullato un avviso di accertamento emesso, a fini Irpef, Irap e Iva, relativamente al periodo di imposta 2008; - Di Trani Vincenza non ha svolto attività difensiva.
Considerato che: 1. - in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della parte intimata alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, oltreché della regolarità delle istanze di definizione, così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.
12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, - e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, - ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.);- non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte intimata, nei confronti della ricorrente rilevando, quindi, l'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; - compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta d remoto l'8 settembre 2021. idente dott. G n alla gEPO