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Ordinanza — n. 36096/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling that collection notices cannot decide on non-material legal tax benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36096/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a tax collection notice issued for incorrect Income Tax calculations. The taxpayer argued the tax authority wrongly denied a specific tax incentive benefit due to an error in the employer's declaration, while the lower courts had already ruled on this substantive legal issue. The court held that collection notices under the relevant tax code are limited to correcting material errors and cannot resolve complex legal questions regarding tax benefits, thus invalidating the lower courts' decision on the benefit's applicability.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis d.P.R. 600/1973; Art. 54-bis d.P.R. 633/1972: Collection notices issued under these provisions are admissible only for correcting material errors or calculation mistakes based on taxpayer data, and cannot be used to resolve substantive legal issues such as the denial of tax benefits.

Parole chiave

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tax collection notice material error correction tax benefit denial substantive legal issue administrative procedure limits indennità d'espatrio calcolo dell'indennità d'uscita rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973
06820110203874125 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
Art. 54-bis d.P.R. 633 del 1972
Art. 19, comma 4-bis TUIR
art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973
06820110203874125 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11292/16
Cass. 14949/18
Cass. 30791/18
14949/18; Cass. 30791/18 e, da ultimo, Cass.
Cass. 24747/20
30791/18 e, da ultimo, Cass. 24747/20).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8883-2014 proposto da: FRANGI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE N.1, presso lo 2021 stUdio dell'avvocato MARICA DI TORO, che lo 2693 rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI BATTISTA NUNZIANTE e MARCELLO APICELLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 128/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBADIA, depositata il 20/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott.

GIULIO MAISANO; Rilevato che: con cartella di pagamento n. 06820110203874125 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973 l'Agenzia delle Entrate chiedeva a Frangi Giovanni il pagamento della somma di C 130.301,10 per il recupero di differenze di IRPEF per l'anno 2006 dovuta sulle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto; che Frangi Giovanni proponeva ricorso avverso detta cartella di pagamento deducendo che tale somma era stata determinata sulla base di un'errata indicazione nel mod. 770 da parte del datore di lavoro delle somme percepite a titolo la tifolq di incentivo all'esodo; in particolare, a fronte delle somme imponibili al 50% per incentivo all'esodo per C 277.868 ed C 183.948 per il totale di €461.816 corrispondenti alle somme realmente percepite di C 555.736 ed C 367.895 per il totale di C 923.631 a titolo di TFR maturato, rispettivamente fino al 31 dicembre 2010 e per il periodo successivo, erano state erroneamente indicate le somme di C 296.439 ed C 461.816 per il totale di C 758.254, corrispondente ad una somma lorda di C 1.516.509,00 anziché C 923.631,00 effettivamente percepita, e su tale imponibile erroneamente indicato dal datore di lavoro l'Ufficio aveva calcolato l'imposta dovuta; che la Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 21/17/12 rigettava il ricorso considerando l'insussistenza dei requisiti di benefici fiscali sulle somme erogate per incentivi all'esodo; che la Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 128/14/13 pubblicata il 20 dicembre 2013, per quanto rileva in questa sede, confermava la pronuncia di primo grado, accogliendo solo parzialmente l'appello del contribuente disponendo la rideterminazíone dell'imposta a tassazione separata sulla base delle somme effettivamente percepite come ricavabili dal Mod. 770/2007 integrativo emendato dagli errori formali, ma ribadendo che non sussistevano i presupposti per godere dei benefici fiscali sulle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo essendo state queste determinate in sede di transazione a seguito di contenzioso promosso dal contribuente per l'impugnazione del licenziamento in data 22 dicembre 2006, e quindi in epoca successiva al 3 luglio 20062 data di modifica dell'art. 19, comma 4-bis TUIR che prevedeva il beneficio fiscale sulle somme percepite i quale incentivo all'esodo; che Frangi Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi) 0.4i 14-(r ,rd ;t (ttp )iko che l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che: con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplinante la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei requisiti dovuti in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che con il tipo di controllo svolto non era possibile entrare nel merito dei presupposti dell'imposta ma era possibile solo una verifica matematica della quantificazione dell'imposta stessa sulla base della dichiarazione del medesimo contribuente; che con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; in particolare si assume che il giudice avrebbe conosciuto di una questione non sottoposta al suo giudizio quale quella relativa al presupposto del beneficio fiscale sulle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo quando la• questione riguardava la sola quantificazione dell'imposta eseguita ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente, e sono fondati.

Non è contestato che la pretesa fiscale in questione deriva da tem ri o ao un dcLeticurie_BID eseguito ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un beneficio fiscale come quello riguardante la presente controversia relativa a tassazione di somme percepite a titolo di incentivo all'esodo, non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (Cass.11292/16;

Cass. 14949/18; Cass. 30791/18 e, da ultimo, Cass. 24747/20). Nel caso in esame i giudici di merito hanno entrambi giudicato sulla spettanza del beneficio fiscale cioè su una questione di diritto estranea al controllo ex art. 36-bis per quanto sopra detto. Né può l'amministrazione in sede contenziosa introdurre questioni di diritto necessariamente estranee ad un controllo meramente cartolare fondato sulla dichiarazione dello stesso contribuente o dal suo sostituto di imposta. D'altra parte entrambe le parti, sia pure con opposti intenti, in conclusione dei propri atti affermano che il calcolo dell'imposta in questione eseguito senza considerare il beneficio fiscale previsto per gli incentivi all'esodo perverrebbe ad una somma perfino superiore a quella di cui alla cartella impugnata, a conferma che nell'emissione della cartella non era stata affatto considerata, nè poteva esserlo, la questione dell'applicabilità dei benefici conosciuta in modo inammissibile nei giudizi di merito; che il ricorso va conseguentemente accolto con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione che si atterrà a quanto sopra affermato e provvederà anche al regolamento delle spese del o giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizi