Cassation court dismisses tax agency appeal when parties agree to settle the tax dispute via simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished after the tax agency and the company agreed to a simplified settlement procedure. Although the lower court had previously ruled against the company regarding the correct tax regime, the parties subsequently submitted a joint request for a simplified definition of the dispute. The court held that once such an agreement is perfected, the entire legal process terminates automatically, leaving only the costs to be borne by the party that incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 6 e 7, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: The perfection of a simplified procedure for defining a tax dispute results in the automatic extinction of the judicial process, regardless of prior litigation outcomes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6709 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro s.r.l. Azzurro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Maurizio Villani, presso lo studio del quale in Lecce, alla via Cavour, n. 56, elettivamente si domicilia -controricorrente e ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede staccata di RG n. 6709/14Angelina-Maria Perrino estensore Lecce, n. 213/23/12, depositata in data 18 settembre 2013; udita la relazione resa nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
Rilevato che: - per l'anno d'imposta 2005 l'Agenzia delle entrate ha contestato alla società l'erronea applicazione ad operazioni di acquisto e di successiva rivendita di oggetti d'oro, definiti dalla contribuente come rottami auriferi, del regime d'inversione contabile, in luogo di quello del margine per i beni d'occasione; - l'impugnazione dell'avviso non ha avuto successo in primo grado, ma il giudice d'appello, pur riconoscendo che la società avrebbe dovuto cedere i preziosi applicando il regime del margine e non già quello dell'inversione contabile, ha escluso che vi fosse la prova dell'evasione d'imposta, sicché ha stabilito che l'accertamento ha valore nei limiti delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 9 -bis dell'art. 6 del d.lgs. n. 471/97, ossia del 3% dell'imposta irregolarmente assolta; - contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale, strutturato in tre motivi.
Considerato che: la contribuente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, a norma degli artt. 6 e 7, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., con I. 17 dicembre 2018, n. 136; l'Agenzia ha aderito alla definizione; RG n. 6709/I4Angelina-Maria Perrino estensore LAD il perfezionamento della procedura comporta l'estinzione del processo, mentre le spese restano a carico di chi le ha sostenute. Per questi motivi dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.