Cassation appeal dismissed due to withdrawal; global tax settlement extinguished proceedings under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit, citing a prior global tax settlement agreement. The appellant argued that the global deal covered the disputed TARSU tax for 2011, eliminating any further interest in the litigation. Consequently, the court applied the relevant Civil Code provisions to terminate the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 390, 391 c.p.c.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal by the appellant, based on a prior settlement agreement that extinguishes the subject matter of the dispute, results in the immediate extinction of the proceedings.
Parole chiave
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8 ORDINANZA sul ricorso 10284/2018 proposto da: TENUTA DI BIBBIANO SOCIETA' AGRICOLA s.r.l. In persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Castellina in Chianti frazione Bibbiano (SI), elettivamente domiciliata in Roma via di Santa Teresa 23 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Pietrosanti che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giovanni Dirindelli del foro di Siena -ricorrente - contro COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (SI) In persona del suo legale rappresentante sindaco pro tempore -intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore quale successore universale della società Equitalia servizi di riscossione s.p.a. -intimata- avverso la sentenza n.1988/2017 della COMM.TRIB.REG.
TOSCANA, depositata il 20/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere dott. Rita RUSSO RILEVATO CHE La società contribuente ha impugnato La cartella di pagamento relativa alla imposta Tarsu per l'anno 2011 deducendo l'illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e comunque la non esigibilità della somma. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado. La società ha proposto appello richiamando i motivi dedotti in primo grado.
La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate. Fissata l'udienza camerale di trattazione, la parte ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso esponendo che: " 1) - in data 13 giugno 2019, tra la società ricorrente nonché l'ente impositore è intervenuto un accordo globale riguardo, nello specifico, anche la reclamata "T.A.R.S.U." per il periodo d'imposta 2011 oggetto di questo contenzioso (pagg. 2-4 della predetta transazione); 2) - pertanto non vi è più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato dalla predetta società contribuente attesa la predetta transazione; 3) - alla data odierna, le controparti non risultano costituite in questo giudizio di legittimità ragion per cui non appare necessaria l'incombenza di cui all'art. 390 comma 3 c.p.c" È stato allegato l'atto di transazione.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.; nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Roma camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021 IL PRESIDENTE omenico CJndemi DEPOSITAT