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Ordinanza — n. 36015/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; global tax settlement extinguished all claims for 2011-2012 TARSU taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36015/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared extinguished because the appellant withdrew the lawsuit after submitting a global tax settlement agreement. The appellant argued that the settlement covered the disputed TARSU taxes for 2011 and 2012, eliminating any interest in continuing the litigation. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the proceedings without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal following a global tax settlement that covers the disputed period, the proceedings are extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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global tax settlement cassation appeal withdrawal TARSU tax dispute procedural extinction interest in litigation spese di procedura stralcio del procedimento titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.; nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle controparti.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 390 comma 3 c.p
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Testo completo

8 ORDINANZA sul ricorso 4465/2018 proposto da: TENUTA DI BIBBIANO SOCIETA' AGRICOLA s.r.l. In persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Castellina in Chianti frazione Bibbiana (SI), elettivamente domiciliata in Roma via di Santa Teresa 23 presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Pietrosanti che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giovanni Dirindelli del foro di Siena -ricorrente - contro COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (SI) In persona del suo legale rappresentante sindaco pro tempore -intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore quale successore universale della società Equitalia servizi di riscossione s.p.a. -intimata- avverso la sentenza n.1619/2917 della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, depositata il 26/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere dott. Rita RUSSO RILEVATO CHE La società contribuente ha impugnato La cartella di pagamento relativa alla imposta Tarsu per l'anno 2012 deducendo l'illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e comunque la non esigibilità della somma. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado. La società ha proposto appello richiamando i motivi dedotti in primo grado.

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate. Fissata l'udienza camerale di trattazione, la parte ricorrenteha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso esponendo che: " 1) - in data 13 giugno 2019, tra la società ricorrente nonché l'ente impositore è intervenuto un accordo globale riguardo, nello specifico, anche la reclamata "T.A.R.S.U." per il periodo d'imposta 2011 oggetto di questo contenzioso (pagg. 2-4 della predetta transazione); 2) - pertanto non vi è più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato dalla predetta società contribuente attesa la predetta transazione; 3) - alla data odierna, le controparti non risultano costituite in questo giudizio di legittimità ragion per cui non appare necessaria l'incombenza di cui all'art. 390 comma 3 c.p.c" È stato allegato l'atto di transazione.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.; nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Roma camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021 IL PRESIDENTE menico Chi DEPOSITATO IN CANCELLERI