Incidental appeal allowed; taxpayer can challenge tax roll extracts even if original payment notices were not served.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the incidental appeal filed by the taxpayer while dismissing the main appeal against the Regional Tax Commission's decision. The taxpayer argued that tax roll extracts were unimpugnable because the underlying payment notices were never served, a point the lower court had accepted. The Court ruled that the lack of notification does not preclude challenging the extract, as the taxpayer legitimately learned of the debt through it, thereby preserving their right to judicial protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The taxpayer may challenge a tax roll extract even if the original payment notice was not served, provided the extract itself was received, as excluding such a remedy would unduly restrict the right to judicial protection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6932/2016 RG. proposto da Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RornE, via Adolfo Gandiglio n. 27, presso lo studio dell'avv. Emiddio Perreca, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - - controricorrente incidentale - contro Scielzo Eugenio, elettivamente domiciliato in Roma, corso Francia n. 178, presso lo studio dell'avv. Antonella Persico, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce a controricerso - con troricorrente - - ricorrente incidentale - e nei confronti di Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempc -e, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Rizzo n. SC, presso lo studio dell'avv.
Cons. est. G.M. Nonno Alfredo Iorio, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Iodice giusta procura speciale in calce all'istanza di pEri:ecipazione alla discussione orale - resistente - e di Regione Campania, in persona del Governatore pro tempore, Agenzia delle entrate - Direzione Pr3vinciale I di Napoli, in persona del Direttore pro tempore, Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, in persona del Direttore pro tempore, Agenzia delle entrate di Casoria, in persona del Direttore pro tempore - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8255/51/15, depositata il 18 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE:
1. con sentenza n. 8255/51/15 del 3)/09/2021 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l'appello proposto da Eugenio Scielzo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale d Napoli (di seguito CTP) n. 14005/46/14, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di alcuni estratti di ruolo cooncernenti tributi vari, delle conseguenti cartelle di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria riferita a quattro delle menzionate cartelle; 1.1. la CTR - pronunciandosi sull'appello del contribuente - confermava in gran parte la sentenza emessa dalla CTP ma annullava 2 Cons. est. G.M. Nonno l'iscrizione ipotecaria in ragione della mancata previa notifica dell'avviso di iscrizione;
2. avverso la sentenza della CTR Equitalia Sud s.p.a. (di seguito Equitalia) proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
3. Eugenio Scielzo si costituiva in giudizio con controricorso e proponeva, altresì, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo;
4. l'Agenzia delle entrate e la Regione Campania non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimati, mentre la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito CCIAA) si costituiva al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale, depositando memoria. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto da Equitalia Sud s.p.a. in ragione della mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata; 1.1. Eugenio Scielzo sostiene di avere notificato alla ricorrente la sentenza impugnata e, tuttavia, la circcs:anza risulta contestata da Equitalia, la quale afferma che l'unica notifica sia avvenuta non già a mani del procuratore costituito, ma direttamente alla parte e al solo fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca; 1.2. orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.
S.U. n. 20866 del 30/09/2020), la decorren za del termine breve per l'impugnazione consegue alla sola notificazione della sentenza al procuratore costituito della parte; 1.3. poiché nel caso di specie non risulta che la notifica della sentenza da parte di Scielzo sia stata effettuata nei confronti del procuratore costituito di Equitalia, deve escludersi l'improcedibilità del ricorso e ritenersi, altresì, la tempestività cello stesso; 3 Cons. est. G.M. Nonno 2. con l'unico motivo di ricorso principale Equitalia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 50 e 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 632, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ordinato la cancellazione dell'ipoteca, sia perché non era stata effettuata alcuna contestazione concernente la mancata comunicazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria, sia perché detto avviso non sarebbe necessario ratione temporis; 2.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato; 2.2.
Equitalia sostiene che il contribuente non avrebbe mai formalmente eccepito in giudizio la mancata comunicazione, da parte dell'agente della riscossione, dell'avviso di iscrizione ipotecaria, ma non trascrive né allega l'originario ricorso del contribuente, né l'atto di appello, sicché non è possibile verificare ex actis l'eventuale sussistenza del vizio contestato; 2.2.1. il palese difetto di specificità del ricorso rende, pertanto, inammissibile la prima delle censure proposte; 2.3. sotto il secondo profilo, è noto cie «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione fnanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo J.P.R., come introdotto dal d.
I. 14 maggio 2011, n. 70, con v. con modii". dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddíttorio endoprocedimen tale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, 4 Cons. est. G.M. Nonno garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità» (Cass.
S.U. n. 19667 del 18/09/2014; conf. Cass. n. 30534 del 22/11/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019); 2.3.1. e ciò vale anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in I. n. 106 del 2011 (Cass. n. 23875 del 23/11/2015); 2.4. nel caso di specie, non è contestato, oltre che accertato dalla CTR, che Equitalia non ha comunicato l'avviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente nullità di tale iscrizione e infondatezza del motivo di ricorso;
3. con l'unico motivo di ricorso incidentale Eugenio Scielzo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'estratto di ruolo non sia impugnabile, anche nel caso di mancata notificazione cella cartella di pagamento; 3.1. il motivo è fondato; 3.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente incidentale, «Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un 5 Cons. est.
G.M. Nonno atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione» (Cass. S.U. n. 19704 del 02/10/2015; conf. Cass. n. 27799 del 31/10/2018); 3.3. ha, quindi, errato la CTR nell'escludere tout court la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo da parte del contribuente, anche se questi deduca di non avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento cui gli estratti di ruolo, di cui è successivamente venuto a conoscenza, si riferiscono;
4. in conclusione, va accolto il ricorso incidentale e rigettato il ricorso principale; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata ala CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio (anche con riferimento a quanto dedotto dalla Camera di commercio con la memoria depositata); 4.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. 6 Cons. est. G.M. Nonno
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione a motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art