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Ordinanza — n. 36006/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal judgment extinguished due to simplified settlement agreement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36006/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal judgment extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement under D.L. 119/2018. The taxpayer submitted the settlement request, and the Revenue Agency confirmed the procedure's regularity and agreed to the payment terms. Consequently, the Court ruled that the proceedings were terminated and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 1, D.L. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018: The filing of a simplified settlement request by the taxpayer, accepted by the tax authority, leads to the extinction of the pending judicial proceedings and the mutual compensation of litigation expenses.

Parole chiave

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simplified settlement agreement tax appeal extinction D.L. 119/2018 procedure litigation cost compensation judicial proceedings termination taxpayer request revenue agency acceptance procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1
CONSIDERATO CHE La società contribuente h3 r chi E-sto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensiore crudizio, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10
119 del 2018, art. 6, comma 1, conv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19965-2018 proposto da: DIBITRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI PICCOLO; 2021 - ricorrente - 4083 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 14/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

FULVIO FILOCAMO; RILEVATO CHE Dibitrade S.r.l., in persona del .r. ; impLgna la sentenza n. 1093/02/18 della Commissione tributaria reg onae :e:la Lombardia che aveva rigettato l'appello avverso la decisione di :Timo ,graco sull'accertamento di maggiori imponibili accertati nei confronti delia :;c:ci età Ricorrono la società contribu-zrt:( coin (11.e. motivi. L'Agenzia delle entrate ha pre:s.e. dífese, Prima dell'udienza è stata prersertaIa dalla Società richiesta di sospensione del processo ex art. 6, comma 10, d, 119 del 2018 e, successivamente, istanza congiunta con l'Agenzia :elle Ertra ta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del conte dere :Di compensazione delle spese a seguito dell'accoglimento della defirizione ageolata, con pagamento della prima rata, ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018.

CONSIDERATO CHE La società contribuente h3 r chi E-sto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensiore crudizio, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con rnecit. n l. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata (..:on a quieoanza di versamento delle somme richieste in unica rata; l'Agenzia delle entrzAe, tramite l'Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l'estinzione d Iudizio attestando la regolarità del procedimento di definizione agevclata .: .).Lissisi:ono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio: le s.p.ese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate 'ari:. 13, oornma 1, ult. prop., cit.);

P. La Corte, dichiara estinto il gitidì e compensa integralmente tra le parti le spese di causa. Così deciso in Roma, nell'aclumiza carrerale da remoto del 16 giugno 2021. Presidente DEPOSITATO IN CANCEL