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Ordinanza — n. 35922/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses late appeal due to postal notification rules and rejects incidental counter-appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35922/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal's claim regarding the start date of the thirty-day filing term, ruling it runs from the date of postal dispatch rather than receipt. While the main appeal was accepted and the lower court's judgment quashed, the incidental counter-appeal was declared inadmissible because it raised issues already absorbed by the main judgment's reasoning. Consequently, the case was remanded to the Regional Tax Court for a new trial with different costs.

Regesto Legislator

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Art. 22 d.lgs. n. 546/92; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The thirty-day term for filing a tax appeal commences from the date of postal dispatch of the appeal, not from the date of receipt, ensuring the recipient is not forced to appear without knowing the appeal's outcome.

Parole chiave

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tax appeal filing term postal notification rules inadmissible incidental appeal remand to regional court procedural timeline dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione termine legale

Disposizioni normative citate

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Art. 22 d.lgs. n. 546/92
9608/2017 depositata il 14 novembre 2017, con la quale la CTR della Campania, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva il gravame del contribuente, sul rilievo che il termine di trenta giorni per costituzione in giudizio ex art. 22 del d.lgs.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
742/69 in relazione all'art. 360 , n.
Art. 137 cod. proc. civ.
Tale decisione premette che nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 cod. proc. civ. e ss.
Art. 16 cod. proc. civ.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale, prosegue la decisione in esame, si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art.
Art. 327 c.p.c.
Con ricorso incidentale condizionato si lamenta l'omessa pronuncia in merito alla eccezione di inammissibilità del gravame tardivamente proposto, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nonché violazione dell'art.
Art. 38 d.lgs. n. 546/92
327 c.p.c., nonché violazione dell'art. 38 del d.lgs.
Art. 112 c.p.c.
4), c.p.c.; e con l'ultimo mezzo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere i giudici regionali pronunciato sull'eccezione dell'assenza di specifici motivi di gravame.
art. 327 c.p
Con ricorso incidentale condizionato si lamenta l'omessa pronuncia in merito alla eccezione di inammissibilità del gravame tardivamente proposto, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nonché violazione dell'art.
art. 112 c.p
4), c.p.c.; e con l'ultimo mezzo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 137 cod. proc. civ
Tale decisione premette che nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21835 del 2008
Cass. n. 9173 del 2011
S.U. n. 13542/2017
9173 del 2011, nonché dalla sentenza delle S.U. n. 13542/2017.
Cass. n. 9329 del 2010
Cass. Sez. U n. 14594 del 2016
Cass. n. 13195/2018
S.U. n. 19503/2018
Cass. n. 22095/2017
19503 /2018; Cass. n. 22095/2017; Cass.
Cass. n. 9907/2010
22095/2017; Cass. n. 9907/2010; n.
Cass. n. 3796 del 2008
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 15535/2018 proposto da: De Marco Eligio, elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Dei Mellini, 44 presso lo studio dell'avvocato Zecca Alessandro che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Regione Campania, - intimata - nonchè contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 9608/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 14/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere dott. BALSAMO MILENARILEVATO CHE:

1. Eligio De Marco ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 9608/2017 depositata il 14 novembre 2017, con la quale la CTR della Campania, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva il gravame del contribuente, sul rilievo che il termine di trenta giorni per costituzione in giudizio ex art. 22 del d.lgs. n. 546/92 decorre dalla data di spedizione a mezzo posta del ricorso introduttivo - 17 febbraio 2015 - , con la conseguente inammissibilità del gravame con la spedizione per la costituzione avvenuta solo il 23 marzo 2017. L'Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso, proponendo tre motivi di ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE: 2.11 ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/92, ex art. 360, n. 3), c.p.c., per avere la Regionale violato i principi affermati dalle S.U. di questa Corte in ordine alla decorrenza del termine per la costituzione, nelle ipotesi in cui il ricorso sia notificato a mezzo posta.

3. Con ricorso incidentale condizionato si lamenta l'omessa pronuncia in merito alla eccezione di inammissibilità del gravame tardivamente proposto, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nonché violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 546/92 e della I. 742/69 in relazione all'art. 360 , n. 4), c.p.c.; e con l'ultimo mezzo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere i giudici regionali pronunciato sull'eccezione dell'assenza di specifici motivi di gravame.

4. Il ricorso principale è fondato. L'orientamento emerso con la decisione 21835 del 2008 è riassunto e seguito dalla sentenza n. 9173 del 2011, nonché dalla sentenza delle S.U. n. 13542/2017. Tale decisione premette che nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 cod. proc. civ. e ss. (art. 16, comma 2). Tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del i prOcedente art. 16 (art. 20, comma 1).

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale, prosegue la decisione in esame, si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5).

Si osserva che l'art. 20, comma 2 («il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione») riproduce sì l'esordio del quinto comma dell'art. 16 («qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione»), però quest'ultima norma prosegue stabilendo che «i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto». Siccome il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione - vale a dire dalla notificazione - del ricorso esso non può che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione della parte resistente (art. 23, comma 1).

E' vero che, ai fini della costituzione dell'attore, l'art. 22 non parla del deposito dell'avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d'inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale. Rilevano le S.U., inoltre, che non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario (come invece fa l'orientamento che s'ispira al precedente del 2004), atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo der servizio postale), dovendo essere depositato l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 e seg. cod. proc. civ..

Del resto, in un procedimento a carattere impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (cfr., nel processo civile, Cass. n. 9329 del 2010). Dunque, per tale via si riconduce a unità l'intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell'atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l'ufficiale giudiziario (originale dell'atto notificato), sia mediante consegna diretta all'amministrazione (ricevuta di deposito), sia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, concludono le S.U. che l'orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002, sia ai principi sull'osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l'atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell'atto sanciti dalla Corte Costituzionale nelle decisioni n. 28 e n. 107 del 2004. Del resto non è privo d'importanza il rilievo che costringere la parte a costituirsi senza neppure conoscere gli esiti della notifica del ricorso non trova giustificazione logica, ben potendo i notificante, in caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni a lui non imputabili, voler conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria riattivando il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare gli strettissimi limiti di tempo recentemente precisati dalle sezioni unite (Cass., Sez.

U, n. 14594 del 2016) e senza essere obbligato, anche se solo dal 7 luglio 2011, al forse inutile versamento del contributo unificato (introdotto con la modifica dell'art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).4:iriammissibile, invece, il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la "ratio decidendi" da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. n. 13195/2018;

S.U. n. 19503 /2018; Cass. n. 22095/2017; Cass. n. 9907/2010; n. 3796 del 2008). Allorquando si proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì avverso questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto della impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al gìudìce dì rinvio, in caso di annullamento della sentenza.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto; dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania per il riesame della controversia.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Accoglie il ricorso principale, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'aduna iza cam