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Ordinanza — n. 35914/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes tax court ruling for apparent motivation regarding asbestos removal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35914/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax court decision that partially allowed a company's claim for asbestos removal costs. While the lower court recognized the expenses as deductible, it provided only an elliptic reasoning that failed to substantively verify the necessary link between the costs and the company's business activities. The Court ruled that this lack of concrete factual analysis constituted apparent motivation, violating constitutional standards for judicial reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A tax court decision is voidable if it contains apparent motivation, meaning the reasoning is graphically present but objectively incapable of revealing the judge's logical path to the conviction.

Parole chiave

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apparent motivation tax deduction costs asbestos removal judicial reasoning nullity of sentence business nexus elliptic motivation deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo - dedotto ex art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 12 c.p.c.
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "mi- nimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Art. 111, comma 6 Cost.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232
Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053
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Testo completo

nte ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9931/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro NOLANGROUP S.P.A. (già OPTICOS S.R.L.), in persona del legale rap- presentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sez. staccata di Brescia, n.5246/67/2014 depositata il 6 ottobre 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza n. 5246/67/14 depositata in data 6 ottobre 2014 e non notificata la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sez. staccata di Brescia dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere e, per il resto accoglieva l'appello proposto da Nolan- group S.p.a. (già Opticos S.r.l.) avverso la sentenza n. 61/10/13 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo con cui erano stati riuniti e parzialmente accolto i ricorsi della contribuente avverso sei avvisi di accertamento, IRES, IVA e IRAP 2006, 2007 e 2008, interes- si e sanzioni.

2. In particolare, le riprese originariamente riguardavano la detrazio- ne e la deduzione del costo di canoni di leasing, corrisposti per la lo- cazione finanziaria di un immobile industriale non adibito strumen- talmente alla attività imprenditoriale della contribuente ma locato a terzi per il corrispettivo del relativo canone annuo, oltre a costi per consulenza esterna e per rimozione e smaltimento di copertura di amianto dell'immobile. A seguito di istanza congiunta di estinzione parziale del giudizio veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere tranne che per i costi per rimozione e smaltimento delle lastre di amianto e per consulenza esterna, poste per le quali veniva riconosciuto l'inerenza e, dunque, il buon diritto della contribuente.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo due motivi; la società non si è costituita. Considerato che:

4. Con il primo motivo - dedotto ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'Agenzia denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.112 cod. proc. civ. in ordine alla questione dell'ine- renza dei costi relativi alla bonifica dell'amianto presente sui tetti dei fabbricati e dei costi per consulenze amministrative, per non essersi la CTR pronunciata valutando il necessario requisito dell'inerenza dei costi, tenuto conto della deduzione dell'Ufficio riprodotta alle pagg. 12-4 del ricorso, questione sottoposta all'attenzione del giudice d'ap- pello con le controdeduzioni.

5. Con il secondo motivo - articolato ai fini dell'art. 360, primo com- ma, n. 4, cod. proc. civ.- l'Agenzia denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt.36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992, 118 e 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 111 comma 6 Cost., perché priva di un filo logico coerente e razionale, capace di sostenerne le conclusioni.

7. Il secondo motivo, più liquido, va esaminato in via prioritaria è fondato. Quanto all'apoditticità e incoerenza della motivazione va rammentato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché grafi- camente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento del- la decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass.

Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di- sposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "mi- nimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "man- canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente in- comprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

8. Nel caso in esame, sulle riprese in ordine alle quali non è interve- nuta la cessazione della materia del contendere si legge unicamente: «per le restanti questioni della controversia inerenti i costi per la ri- mozione e smaltimento delle lastre di amianto costituenti la copertura del tetto del fabbricato, le stesse spese debbono essere riconosciute in detrazione, trattandosi di spese straordinarie inerenti la sicurezza del fabbricato, peraltro imposte dalla legge; similmente dicasi per le spese di consulenza amministrativa prestata dalla Warrant in quanto trattasi di consulenza esterna richiesta ai fini della detassazione, ai sensi della legge n.311/04».

9. La motivazione esprime una ratio ellittica, in cui sostanzialmente il diritto alla detrazione viene ritenuto direttamente discendente dalla legge, ma non compie un motivato accertamento in fatto circa l'esi- stenza dell'inerenza delle spese - essendo tautologica l'unica afferma- zione "inerenti la sicurezza" per una sola delle due poste oggetto di ripresa - e, pertanto, circa i presupposti per la sussunzione della fatti- specie concreta nelle previsioni di legge ritenute rilevanti.

10. L'accoglimento del secondo motivo e la conseguente nullità della sentenza comporta l'assorbimento del primo motivo e la sentenza im- pugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso, disattesi i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, in relazione al profilo ac- colto e per la liquidazione dell