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Sentenza — n. 35910/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 35910/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35910/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il primo motivo, Riscossione Sicilia S.p.A. denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ., la violazione dell'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 e dell'art. 100 cod. proc.civ. La ricorrente deduce che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere impugnabile l'estratto di ruolo, non essendo tale atto ricompreso nell'elencazione tassativa di cui all'art.19 d.lgs. n.546/1992. Il motivo è infondato. Nel caso in esame, il contribuente ha impugnato le cartelle per cui è causa affermando di esserne venuto a conoscenza solo tramite l'estratto di ruolo; l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo appare, quindi, conforme all'orientamento consolidatosi dopo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, n. 19704/2015, secondo cui il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati.

Regesto Legislator

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art. 100 cod. proc.civ, art. 100 c.p, art. 142 c.p; Sentenza — n. 35910/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., la violazione dell'art.136 Cost. per avere la C.t.r. ritenuto applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2007 ad una notifica effettuata in precedenza, secondo le regole allora vigenti.111 Secondo la ricorrente, poiché la cartella di pagamento conseguente all'estratto di ruolo impugnato era stata notificata prima del pronunciamento della Corte Costituzionale, la declaratoria d'incostituzionalità non poteva applicarsi alla fattispecie in oggetto, trattandosi di rapporto ormai esaurito.

Parole chiave

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ricorso costituzionale all'estero ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio azione di contestazione diritto al ritorno rinvio nel diritto internazionale privato

Disposizioni normative citate

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art. 100 cod. proc.civ
31 dicembre 1992 n.546 e dell'art. 100 cod. proc.civ.
art. 100 c.p
31 dicembre 1992 n.546 e dell'art. 100 cod.
art. 142 c.p
ha ritenuto la invalidità della notifica della cartella esattoriale a cittadino italiano avente residenza all'estero, conoscibile dall'amministrazione finanziaria attraverso l'iscrizione all'AIRE eseguita nell'anno 1998, senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 142 c.p.c.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13085/2015 R.G. proposto da Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.A., in persona del I.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Accursio Gallo del foro di Palermo, elettivamente domiciliata in Roma alla via G.P. Palestrina n.19, presso l'avv. Stefania Di Stefani; -ricorrente - CONTRO Domenico Grigoli, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dagnino, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla piazza del popolo n.3, -controricorrente- avverso la sentenza n.3561/3/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata il 12 novembre 2014, depositata il 18 novembre 2014 e non notificata.

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Stefano Visonà; udita la relazione del cons. Andreina Giudicepietro; sentiti il procuratore generale Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, l'avv. Di Stefani Stefania per delega dell'avv. Gallo Accurso per la società ricorrente e l'avv. Francesco Longobucco per delega dell'avv. Alessandro Dagnino per il controricorrente; FATTI DI CAUSA Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.A., ricorre con tre motivi avverso Domenico Grigoli per la cassazione della sentenza n.3561/3/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata il 12 novembre 2014, depositata il 18 novembre 2014 e non notificata, che ha accolto l'appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'estratto di ruolo dell'11/7/2012 e le conseguenti cartelle di pagamento.La C.t.p. di Palermo, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, perché proposto avverso atti non impugnabili (l'estratto di ruolo), indipendentemente dall'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento.

La C.t.r., con la sentenza impugnata, riteneva l'ammissibilità dell'impugnazione ed accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando la nullità delle cartelle di pagamento, in quanto la loro notifica era avvenuta secondo norme dichiarate incostituzionali (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.366/2007, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 58, comma 1, e 60, comma 1, lett. c), e) ed f), d.P.R. n.600/1973 e dell'art. 26, u.c., d.P.R. n.602/1972, che prevedeva che non si applicassero le disposizioni contenute nell'art.142 cod. proc. civ., in caso di notifica a cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE).

A seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso. Il Procuratore generale, Stefano Visonà ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, Riscossione Sicilia S.p.A. denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ., la violazione dell'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 e dell'art. 100 cod. proc.civ. La ricorrente deduce che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere impugnabile l'estratto di ruolo, non essendo tale atto ricompreso nell'elencazione tassativa di cui all'art.19 d.lgs. n.546/1992. Il motivo è infondato. Nel caso in esame, il contribuente ha impugnato le cartelle per cui è causa affermando di esserne venuto a conoscenza solo tramite l'estratto di ruolo; l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo appare, quindi, conforme all'orientamento consolidatosi dopo la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, n. 19704/2015, secondo cui il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati.

Anche di recente questa Corte ha chiarito che «l'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perchè solo da quel momento sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza» (Cass..

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/201).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., la violazione dell'art.136 Cost. per avere la C.t.r. ritenuto applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 2007 ad una notifica effettuata in precedenza, secondo le regole allora vigenti.111 Secondo la ricorrente, poiché la cartella di pagamento conseguente all'estratto di ruolo impugnato era stata notificata prima del pronunciamento della Corte Costituzionale, la declaratoria d'incostituzionalità non poteva applicarsi alla fattispecie in oggetto, trattandosi di rapporto ormai esaurito.

Anche tale motivo è infondato in quanto «l'efficacia delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti. Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza» (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010). In un caso analogo a quello oggetto di esame, questa Corte ha chiarito che «nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la invalidità della notifica della cartella esattoriale a cittadino italiano avente residenza all'estero, conoscibile dall'amministrazione finanziaria attraverso l'iscrizione all'AIRE eseguita nell'anno 1998, senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 142 c.p.c. ed in base agli artt. 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1 lettere c), e) ed f), del d.P.R. n. 600 del 1973, nonchè dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il cui combinato disposto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 366 del 2007 della Corte costituzionale)» (Cass.

Ord. n. 10528 del 2017). Inoltre, in altre pronunce, questa Corte ha ulteriormente precisato che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (vedi Cass. Sez. gr. 1, Sentenza n. 20381 del 20/11/2012;Cass.

Ord. n. 618 del 2018). Pertanto, nel caso in esame, risulta destituito di fondamento l'assunto della ricorrente, che ha dedotto l'irretroattività della sentenza n. 366 del 2007 della Corte costituzionale e la definitività del rapporto in contestazione, in quanto la notifica della cartella di pagamento era avvenuta precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5), cod.proc.civ. l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'avvenuta notifica delle cartelle secondo la normativa, poi dichiarata illegittima costituzionalmente. Li Tale ultimo motivo è inammissibile perché il «fatto decisivo» della notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta secondo le norme poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, è stato esaminato dal giudice di merito, che ha concluso per la nullità della notifica.Pertanto, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.300,00, a titolo di compenso, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso