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Sentenza — n. 35902/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 35902/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35902/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

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35902/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente REGISTRO INVIM ACCERTAMENTO ORONZO DE MASI Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere ANNA MARIA FASANO Consigliere Ud. 07/10/2021 PU MARINA CIRESE Consigliere - Rei. A Cron. R.G.N. 29839/2014 SENTENZA sul ricorso 29839/2014 proposto da: Marniga Defendente, elettivamente domiciliato in Roma Via F. Galiani 68 presso lo studio dell'avvocato Selicato Pietro che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Selicato Sabino -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende - intimato - avverso la sentenza n. 601/2013 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 30/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere CIRESE MARINA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

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Sentenza — n. 35902/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Proposto appello da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 30.10.2013 rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il contribuente articolando quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione all'udienza. Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato memoria con la quale, accertata l'avvenuta definizione della lite da parte del coobbligato solidale Grottarossa Immobiliare s.r.l. nel giudizio R.G. n. 29835/14 scaturente dal medesimo avviso di rettifica e liquidazione, chiede che venga disposta la sospensione del giudizio e quindi la successiva estinzione in virtù dell'art.6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018.

Parole chiave

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rettifica delle detrazioni revisione della tassazione fiscale deduzione delle spese di manutenzione di immobili rettificazione della decisione modifica dei contributi di mantenimento adeguamento del reddito
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Testo completo

35902/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DOMENICO CHINDEMI Presidente REGISTRO INVIM ACCERTAMENTO ORONZO DE MASI Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere ANNA MARIA FASANO Consigliere Ud. 07/10/2021 PU MARINA CIRESE Consigliere - Rei. A Cron. R.G.N. 29839/2014 SENTENZA sul ricorso 29839/2014 proposto da: Marniga Defendente, elettivamente domiciliato in Roma Via F. Galiani 68 presso lo studio dell'avvocato Selicato Pietro che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Selicato Sabino -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende - intimato - avverso la sentenza n. 601/2013 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 30/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere CIRESE MARINA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giovanni Giacalone che ha chiesto che si dichiari estinto il giudizio FATTI DI CAUSA Marniga Defendente proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 3 aveva rettificato il valore dichiarato in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare sito nel Comune di Edolo e di alcuni terreni siti nella stessa zona. La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso con una riduzione del 30% del valore accertato in considerazione dei costi necessari per rendere gli immobili utilizzabili.

Proposto appello da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 30.10.2013 rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il contribuente articolando quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione all'udienza. Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato memoria con la quale, accertata l'avvenuta definizione della lite da parte del coobbligato solidale Grottarossa Immobiliare s.r.l. nel giudizio R.G. n. 29835/14 scaturente dal medesimo avviso di rettifica e liquidazione, chiede che venga disposta la sospensione del giudizio e quindi la successiva estinzione in virtù dell'art.6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE La Grottarossa Immobiliare s.r.I.,contribuente coobbligata in solido con l'odierno ricorrente, ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 nell'ambito del giudizio pendente presso questa Corte avente NRG 29835/2014, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall'Agenzia delle Entrate (doc. 1-3 allegati alla memoria per parte ricorrente). Ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri", sicché il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente NRG 29835/2014.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Il Giudice Il PRESIDENTE Dott.ssa 'rese tt. Domenicoindemi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 NOM /Sal oggi, _,