Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35861/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished by mutual agreement under new litigation settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35861/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because both parties formally agreed to terminate the litigation under the new settlement procedure. The plaintiffs sought to annul tax assessment notices for a law firm's 2005 income, while the tax agency also submitted a request for case termination. The Court ruled that since both sides adhered to the settlement instrument before the merits could be examined, the proceedings must end without a substantive decision on the tax dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 2018, n. 119; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002: When both parties in a cassation proceeding agree to terminate the litigation under the new settlement regime, the judgment must declare the case extinguished, precluding any examination of the merits and exempting the appellant from the double unified contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation settlement case extinction tax appeal mutual agreement unified contribution cassation procedure tax assessment chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 2018, n. 119
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782
31732;Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782)
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente RDINANZA 3?-73 2a i 5" sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da Studio legale associato Cimaomo Antonio, Cimaomo Antonio e Cimaomo Maria Grazia, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Gabrielli, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alessio Felli, sito in Roma, via Alfredo Fusco, 10 - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 4718/39/14, depositata il 15 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Cimaomo Antonio, in proprio e quale legale rappresentante dello Studio legale associato Cimaomo Antonio, e Cimaomo Maria Grazia propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, depositata il 15 luglio 2014, di reiezione dell'appello dai medesimi proposti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso per l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stato contestato il maggior reddito conseguito dallo studio legale per l'anno 2005 e, conseguentemente, dai relativi associati; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - entrambe le parti, con separate memoria, danno atto dell'avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 2018, n. 119, concludendo per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

CONSIDERATO CHE: - sulla base del contenuto di tali memorie e della documentazione ad essa allegata, attestante la rituale presentazione dell'istanza di definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, atteso che l'Agenzia non ha presentato istanza di trattazione ittre£eninta entro il 31 dicembre 2020, concludendo anche lei per l'estinzione del giudizio; - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 6, tredicesimo comma, d.l. n. 119 del 2018; - del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto ostativo dell'esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell'adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782)

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17 settembre 2021. Il Pre