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Ordinanza — n. 35860/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against fixed registration tax on VAT-debt judgments against guarantors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35860/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Agency of Revenue's appeal against a regional tax court decision imposing fixed registration tax on a judgment debt owed by a guarantor. The guarantor argued that the letter of patronage created a distinct accessory obligation, warranting proportional tax, while the tax authority contended the debt was already subject to VAT. The court ruled that the decisive factor is the creditor's VAT status and the existence of an enforceable title for debt satisfaction, making the tax fixed regardless of the guarantor's distinct contractual source.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: In registration tax disputes, the fixed rate applies to judgments against guarantors for VAT debts because the tax base is the creditor's VAT liability, not the nature of the guarantee.

Parole chiave

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imposta di registro fideiussione decreto ingiuntivo IVA soggetto passivo garanzia personale tassazione fissa imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
131 del 1986 e 37 medesimo d.P.R., in re iElzi,)r- e all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass, Sez. 5, n. 9390 del 2019
Cass. Sez. 5, n. 15268 del 2021
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3510-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4129 COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA SCPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 78/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 01/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.

FULVIO FILOCAMO; RITENUTO CHE 1. L'Agenzia delle Entrate nctificanq.: alle Cooperativa di lavoro La Cascina S.c.p.a. un avviso di liquidazione con ±ND:,a.7_icfie delle sanzioni per l'imposta di registro relativa alla sentenza, Eille;53a a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, che l'aveva condanrata quale garante per obbligazioni non adempiute da parte del soggetto gararlit:; sulla base di una lettera di patronage, al pagamento delle somme oggetto ci faThire, assoggettabili ad IVA, rimaste insolute. 1.1. La Società, in persona de Fr. , impugnava detto atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale :h ..v.ilEinc sostenendo la mancanza dei requisiti per l'assoggettabilità ad inp:ista di registro proporzionale dei decreti ingiuntivi nei confronti dei garanti E difettp di motivazione dell'atto impositivo.

La Commissione tributaria provilcia e -:gettava il ricorso, confermando la legittimità dell'atto impositivo impugni:11:c 1.2. La Società contribuente proponeva Eppello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Lombardia ,i1:clerclo i motivi già esposti. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. n':3/1:3/1.:;, accoglievano il gravame ritenendo che le somme - oggetto d'imposiziole c ella sentenza di condanna fossero già assoggettate ad IVA, che l'obbligazior e società garante fosse in rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazre ,Dr.ncipae del soggetto garantito e che la lettera di patronage, fonte del rapportc cC ca -enzia, costituisse una forma atipica di garanzia personale a favore di terzi , 1.3.

Avverso questa ultima c.Ecit ,;ione, I.'4genzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un I nic vidtivo. 1.4. La Cascina S.c.p.a. ha pres5.2rtEto cifese. CONSIDERATO CHE:

2. L'Ufficio, con l'unico moti\m, (ErLJ1CÌEI a violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett.

b) della Tz, riftE parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e 37 medesimo d.P.R., in re iElzi,)r- e all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., assumendo che la Corr mis siole trIutaria regionale avrebbe errato nel considerare la lettera di patronE.2(: tule fideiussione, poiché essa darebbe luogo ad un rapporto obbligatorio dive -su rispetto all'obbligazione originaria tra creditore e debitore, di natura risa r la.

3. Il motivo di ricorso è infordat).

4. L'assunto del ricorrente seccr.co il quale le somme, a cui la Società garante è stata condannata a pacar e in I Jogo del debitore principale, sono di natura risarcitoria, indipendenterneT:e cia rapporto originario fonte del debito saldato dal garante, non è fondatc. Questa :ode, infatti, ha già avuto modo in passato di chiarire che "in tema :li rripos:e di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo otten.JI:c. , dal ,:reditore per il pagamento di somme assoggettate all'IVA gode, in base an )-incipip dell'alternatività posto dall'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, CEN: ia:p icazione dell'imposta di registro in misura fissa, senza che assuma riii,c la circostanza che l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale i fide ussore o entrambi, non soggetti IVA" (Cass, Sez. 5, n. 9390 del 201?) e..(la utimo, si è precisato che "in tema di imposta di registro sugli atti giutlizie h ., a li sentenza di condanna ottenuta dal creditore sia nei confronti del debi.torE: inz,del-iipiente che del fideiussore per il recupero di somme soggette ad IVA, noi è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale bensì, ai sensi ial, a t. 13, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del :1935, I imposta in misura fissa, senza che assuma rilievo se la stessa sia ernelssa contlo il solo debitore principale, il solo fideiussore o entrambi, non soggetti :VA.' (Case.

Sez. 5, n. 15268 del 2021). 4.1. Sulla base di detto orieltdirieltD, questa Corte ritiene che in tali ipotesi l'elemento discriminante ai fini :rnposítivi sia il conseguimento da parte del creditore, soggetto IVA, di un ..r i : :itclo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dal f3tto c -te tale diritto trovi la sua fonte sia nel rapporto principale con il debi core ::hiE in cuello di garanzia. La natura del . fatto tassabile così delineata fa den'al! logicamente l'identità del prelievo fiscale, indipendentemente dalla ci -costanza che l'obbligazione di uno dei debitori discenda da un contratto .ThEilss.orio ed abbia connotazioni di sussidiarietà.

Appare decisiva la pos.i:.rione del creditore, poiché la tassazione investe il titolo esecutivo dallo StCSSD otLenu .,:c: se il creditore ha la qualità di "soggetto-IVA" e se l'adempimento -eciarnatc) riconducibile nell'ambito di una fattispecie che implichi l'insorge -za del SUO obbligo di pagare VIVA, il provvedimento giudiziale assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA medesima. Taltc bas:a per giustificare l'operatività del canone della prevalenza dell'IVA rriDcs:a proporzionale di registro, atteso che la relativa regola si ricollega al men assoggettamento di quel pagamento all'IVA, senza che assuma rilevan2a la 1 .cos;:anza che la condanna si rivolga contemporaneamente al debitore principale ed al coobbligato solidale, per il quale la fonte dell'obbligo nasce da t..n ra:porto distinto, quale il negozio costitutivo della fideiussione (nella ,spe'le lettera di patronage); per il creditore la condanna ha sempre ad oggettc• 1,111 am ;Alto sottoposto ad IVA, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento ti Peliitore principale od il terzo che abbia offerto la garanzia).

6. Da quanto esposto consegue i I r,1:12ttcr del ricorso con la compensazione delle spese in virtù del consolidars de I cri entarnento giurisprudenziale citato. P. La Co